Contratti atipici di mantenimento Base imponibile con la regola del “prezzo valore”
Pubblicato il 28 agosto 2017
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Con la risoluzione n. 113 del 28 agosto 2017, l'Agenzia delle Entrate risponde ad una consulenza giuridica avente ad oggetto l'applicabilità della regola di determinazione della base imponibile del cosiddetto “prezzo valore” anche ai contratti atipici di mantenimento e di assistenza.
Cos'è il contratto di mantenimento
Il contratto di mantenimento è una tipologia contrattuale che sta divenendo sempre più diffusa nella prassi: esso è una sorta di contratto atipico, in quanto non disciplinato da una legge specifica, con il quale il soggetto obbligato assume verso il soggetto mantenuto l’obbligo di corrispondergli una continuativa assistenza morale e materiale per un certo tempo o anche vita natural durante. Solitamente, dunque, quale corrispettivo del trasferimento di un immobile viene stabilito l’obbligo, vita natural durante di una parte, di prestare assistenza morale e materiale nei confronti di un’altra persona.
Il dubbio era se fosse possibile ricondurre tale tipologia contrattuale tra quelle che applicano il meccanismo del “prezzo-valore” per la determinazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di registro.
Il dubbio dei notai abruzzesi
La questione era stata sollevata dai notai abruzzesi, che avevano notato difformità degli uffici circa l'applicabilità del “prezzo-valore” ai suddetti contratti.
Conclusione dell'Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 113/E, fa presente che la norma di riferimento del contratto di mantenimento è quella delle “cessioni” aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, senza ulteriori specifiche.
Proprio questo rinvio generico fa si che la stessa disposizione possa applicarsi anche con riferimento ai contratti di mantenimento e di assistenza, nel caso in cui abbiano per effetto una cessione di immobile abitativo e relativa pertinenza a favore di una persona fisica, che non agisca nell’esercizio di attività impresa o di lavoro autonomo.
Dopo aver ricordato che anche la giurisprudenza d legittimità ha classificato i contratti di mantenimento tra i contratti onerosi a prestazioni corrispettive, in cui il trasferimento della comproprietà (dell’immobile) rappresentava il corrispettivo dell'obbligo assunto dai cessionari, la risoluzione n. 113/E/2017 specifica che tali contratti comportano l'assunzione di una serie di prestazioni in capo al cessionario quale corrispettivo della cessione del bene immobile.
Pertanto, anche con riferimento ai suddetti contratti può trovare applicazione il regime del “prezzo-valore” a condizione che la cessione riguardi un immobile abitativo e relativa pertinenza.
Infatti, secondo l'Agenzia, dato che la disposizione sul “prezzo-valore” di cui all'articolo 1, comma 497, della Legge 266/2005 non presuppone un corrispettivo necessariamente monetario, ma solo che un fabbricato abitativo sia oggetto di un contratto traslativo a titolo oneroso a favore di una persona fisica (non soggetto Iva) e che nell’atto traslativo sia indicato il valore di detto corrispettivo, al ricorrere dei requisiti di natura soggettiva e oggettiva previsti dalla legge si deve ritenere applicabile ai citati contratti di mantenimento - a seguito di specifica opzione – il criterio del "prezzo-valore" per la determinazione della base imponibile per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
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