Contenzioso tributario: regole tecniche per le udienze a distanza

Pubblicato il



Contenzioso tributario: regole tecniche per le udienze a distanza

Il Direttore Generale delle Finanze del MEF ha provveduto alla firma del decreto con le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.

Il provvedimento – diffuso ieri, 11 novembre, sul sito della Giustizia tributaria - è stato messo a punto ai sensi dell’art. 16, comma 4, della Legge n. 136/2018, e dell’art. 27 del Decreto legge n. 137/2020 (DL Ristori).

Collegamento da remoto: strumenti

Si prevede, così, che nel contenzioso fiscale, lo svolgimento dell’udienza da remoto avvenga mediante l’utilizzo del programma informatico Skype for Business.

I collegamenti sono effettuati tramite dispositivi che utilizzano infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

Udienze a distanza e processo verbale

Per quel che riguarda la partecipazione all’udienza a distanza, si dispone che essa avvenga con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

Lo svolgimento delle singole udienze a distanza verrà comunicato dal Presidente della Commissione tributaria alle parti a mezzo posta elettronica certificata; prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria invierà una seconda comunicazione contenente il link per la relativa partecipazione unitamente all’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali.

Nelle ipotesi di mancato funzionamento del collegamento da remoto, l’udienza verrà sospesa dal Presidente e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, verrà rinviata.

A seguire viene disciplinata la formazione del processo verbale di udienza: verrà redatto come documento informatico e sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza.

Se non è possibile procedere con la firma digitale, spetterà al segretario procedere alla copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa, copia che verrà inserita nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.

Con apposite Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet della Giustizia Tributaria del MEF e aggiornate in base all’evoluzione normativa e tecnologica, verranno indicate le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio.

Le disposizioni del decreto entreranno in vigore dalla data della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si rammenta che nei giorni scorsi è stato pubblicato, sempre sul sito della Giustizia tributaria, un provvedimento con le regole tecnico-operative per quanto riguarda la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito