Conguaglio Inps di fine anno, novità su mance e fringe benefit

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Conguaglio Inps di fine anno, novità su mance e fringe benefit

Arrivano dall’Inps, con la pubblicazione della corposa circolare n. 106 del 20 dicembre 2023, le indicazioni sulle modalità da seguire per il conguaglio 2023 per la corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, con particolare riferimento alle mance e ai fringe benefit oggetto di nuove regole da parte del decreto anticipi (per un quadro completo delle novità apportate invece in tema di lavoro dal D.L. n. 145/2023 si veda il precedente articolo “È legge il Decreto anticipi. Guida alle novità di lavoro”).

Vediamo nel dettaglio.

I termini del conguaglio

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate dai datori di lavoro, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2023 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di gennaio 2024 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024.

Inoltre, potendo i conguagli riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite, senza aggravio di oneri accessori, anche nella denuncia di febbraio 2024 con scadenza 16 marzo 2024.

Elementi variabili della retribuzione

In presenza di fattispecie che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, quali ad esempio compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta, di malattia, di maternità, integrazioni salariali, prestiti ai dipendenti e congedi a vario titolo, riferiti al mese di dicembre 2023 e i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2024, occorre che gli stessi siano evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

NOTA BENE: L’Istituto ricorda che, ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio di competenza, ovvero dicembre 2023, mentre ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo si considerano retribuzione del mese di gennaio 2024. Anche ai fini della Certificazione Unica 2024 e della dichiarazione 770/2024, i datori di lavoro devono includere gli elementi in oggetto nel computo dell’imponibile dell’anno 2023.

Massimale contributivo

Il massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, comma 18, della L. n. 335/95 per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva alla medesima data, o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, per l’anno 2023 è pari a € 113.520,00; per i lavoratori dipendenti, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale> <Dati Retributivi> deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente va indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà quindi valorizzato a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

Lo stesso massimale trova applicazione per l’aliquota Ivs aggiuntiva dell'1% di cui all’art. 3-ter del D.L. n. 384/92.

Per il conguaglio del contributo aggiuntivo in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, e calcolato sulla parte eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2023 a € 52.190,00 annui e 4.349,00 mensili), deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> i <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

Fringe benefit

Come noto, il decreto lavoro ha introdotto, limitatamente al periodo di imposta 2023, una disciplina in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir fissando un nuovo limite massimo di esenzione e ampliando le tipologie di fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti con figli che si trovano nelle condizioni anagrafiche e reddituali previste dall’articolo 12, comma 2, del Tuir.

L’articolo 40 dispone infatti l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente per i dipendenti con figli a carico incluse, in deroga al regime generale, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche.

Con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti si applica invece l’ordinario regime di esenzione fino a 258,23 euro per le sole erogazioni in natura e non in denaro né per le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale di assoggettamento a reddito imponibile di lavoro dipendente.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro debbano effettuare operazioni di conguaglio dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig.

Mance ai lavoratori impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Importante novità introdotta dal 2023 dalla legge di bilancio 2023, le mance dei dipendenti del settore turistico e della ristorazione sono soggette, salvo espressa rinuncia del dipendente, all’imposta sostitutiva del 5% ma sono esenti a livello contributivo, limitatamente ai lavoratori che nel 2022 siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, tetto a cui concorrono anche i redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella turistica o della ristorazione.

L’agevolazione è riconosciuta fino al 25% dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2023, incluse le mance, per le prestazioni rese nel settore turistico-alberghiero e di ristorazione.

L’Inps chiarisce quindi che bisogna aspettare fine anno per avere la certezza di non aver superato la franchigia del 25%, il che potrebbe comportare la necessità di sistemare la partita in sede di conguaglio; a tale fine, per recuperare la contribuzione versata e non dovuta nei mesi di indebito assoggettamento, è stata creata la specifica variabile retributiva “Mance”, da utilizzare nel flusso del 12/2023 attraverso i flussi di regolarizzazione DMVig.

Prestiti ai dipendenti

Con la legge di conversione del decreto anticipi è stato modificato per il periodo di imposta 2023 il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro prevedendo che si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Il tasso ufficiale di riferimento Bce vigente alla data di concessione del prestito a tasso fisso, in luogo del tasso ufficiale di sconto al 31 dicembre di ciascun anno è pari al 4,5% per il 2023 e questo, avverte l’Istituto, potrebbe determinare un minore imponibile previdenziale e conseguentemente un recupero di contribuzione versata in eccedenza nel corso dell’anno.

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