Conguaglio 730 sulla busta paga di agosto

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A causa della proroga concessa ai Caf e professionisti, a cui è stata riconosciuta la possibilità di trasmettere i prospetti di liquidazione modelli 730/4 entro il prossimo 12 luglio, è molto alto il rischio che i conguagli in busta paga dei 730/2011 vengano fatti slittare al mese di agosto.

La proroga è stata concessa dall’articolo 2 del Dpcm 12 maggio 2011, che ha spostato dal 25 giugno al 12 luglio i termini entro cui Caf/professionisti possono trasmettere i risultati dei 730 al Fisco o ai sostituti d’imposta che non hanno optato per la modalità telematica di ricezione dei dati. Infatti, i sostituti che non hanno aderito alla ricezione telematica potranno continuare a ricevere i risultati delle dichiarazioni fino e non oltre il 12 luglio prossimo. Coloro che, invece, hanno scelto di ricevere i prospetti di liquidazione sulle proprie utenze Entratel o su quella di un intermediario abilitato avranno tempo fino al 22 luglio per riceverei prospetti di liquidazione.

Dunque, in entrambi i casi, appare piuttosto difficile per i sostituti avere i dati in tempo utile per fare i conguagli e accreditarli sulla busta paga del mese di luglio. Alla data del 22 luglio, infatti, le buste paga dei dipendenti aziendali dovrebbero già essere in fase di elaborazione se non in quella di completamento.

La stessa agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/E/2011, aveva precisato che i conguagli si sarebbero potuti ottenere nel mese di luglio a condizione che i 730/4 fossero arrivati entro il 30 giugno. In caso contrario – come sta accadendo quest’anno per la maggior parte dei sostituti – il conguaglio è prorogato al primo mese utile.

Lo slittamento dei conguagli a credito non è cosa benaccetta da parte di dipendenti e collaboratori, che riceveranno così il rimborso spettante non in tempo utile per le vacanze. Anche per chi ha evidenziato uno posizione a debito nel modello 730/2011, lo slittamento della trattenuta delle somme a debito dalla retribuzione di competenza del mese di agosto non piace, rischiando in questo modo un appesantimento dell’onere dell’interesse e, nel caso di scelta del versamento del debito in cinque rate, la perdita di una di queste (solo 4 rate).

A causa dell’aumento dello 0,4% (dallo 0,5 allo 0,9%) dell’addizionale comunale di Roma, per tutti i contribuenti residenti nella Capitale dal 1° gennaio 2011, vi è il rischio di versare la differenza in sede di conguaglio con ricaduta dell’onere nella busta paga del mese di luglio 2011. Ciò, nel caso in cui l’acconto è stato calcolato dai sostituti con la vecchia addizionale e gli stessi sostituti non hanno provveduto a riemettere un nuovo Cud aggiornato con la nuova aliquota dello 0,9%, in sostituzione di quello inviato in precedenza.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Versamenti da integrare a Roma - N.Bi., B.Mas.

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