Concordato preventivo, si attende il software. Nuovo calendario?
Pubblicato il 13 giugno 2024
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Continuano i lavori al decreto correttivo che interverrà sui vari decreti legislativi emanati in materia di riforma fiscale. Ma in prima linea lo sguardo va al provvedimento sul concordato preventivo biennale – il D.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13.
In ballo ci sono le modifiche al calendario per l’adesione alla proposta di concordato, alle cause di esclusione, alla determinazione degli acconti d’imposta per il primo anno di applicazione dell’istituto, agli effetti della decadenza.
Parere con richieste dal Garante Privacy
Intanto va segnalato che il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) ha espresso il suo parere sul decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, disciplinante, appunto, la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale da parte di contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni.
In sintesi, con provvedimento del 6 giugno 2024, viene dato l’assenso al provvedimento purchè si integri il testo includendo la regolamentazione specifica che limiti l'uso dei dati personali relativi a condanne penali. Questa limitazione dovrebbe applicarsi esclusivamente ai reati fiscali, alla falsa comunicazione sociale, al riciclaggio e all'uso di risorse illegali.
Inoltre:
- deve essere chiarito il ruolo della Sogei come gestore dei dati per l'Agenzia delle Entrate;
- prima di procedere con l'elaborazione dei dati, è essenziale implementare controlli adeguati per garantire la precisione delle informazioni, al fine di proteggere la privacy degli individui.
Passiamo ora ad analizzare la questione del calendario fiscale.
Calendario per il concordato preventivo: una revisione?
Nel primo anno di applicazione del concordato, la scadenza per aderire si allinea con quella della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con l'introduzione del decreto correttivo, la data limite per la presentazione del modello REDDITI e IRAP per i soggetti IRES è fissata al 31 ottobre, ossia l'ultimo giorno del decimo mese dopo la fine del periodo d'imposta. Questo rappresenta un'estensione di 15 giorni rispetto alla precedente scadenza.
Per gli anni successivi, il termine per l'adesione al concordato è il 31 luglio, o l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla fine del periodo d'imposta, per i soggetti il cui periodo d'imposta non corrisponde all'anno solare.
Per quanto riguarda la messa a disposizione del Software applicativo entro sabato 15 giugno 2024. le Entrate stanno lavorando alacremente per mantenere fede alla data prevista.
Il discorso cambia per i contribuenti che adottano il regime forfettario: qui è prevista la modifica delle scadenze. Il software necessario per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi sarà disponibile il 15 luglio 2024.
Va detto, infatti, che da tale ampio gruppo di contribuenti si prevede un aumento degli incassi.
Il concordato, per i forfettari, sarà applicabile solo per un anno anziché due; inoltre, comprende i contribuenti in regime forfetario già nel 2023, escludendo dal concordato le partite IVA passate alla flat tax nel 2024.
Acconti
Nel contesto dell’adesione al concordato, sono state programmate delle modifiche specifiche relative agli acconti d'imposta.
I contribuenti che scelgono il metodo storico calcolano l'acconto basandosi sull'imposta del periodo precedente. A questo si aggiunge una maggiorazione del 15% sulla differenza positiva tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo del periodo precedente, rettificato secondo gli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024.
Per l'IRAP, si applica una maggiorazione del 3% sulla differenza tra il valore della produzione IRAP concordato e quello del periodo precedente
Le modalità descritte non si applicano al metodo previsionale, dove l'acconto finale sarà dato dalla differenza tra il totale dell'acconto dovuto, calcolato su reddito e valore della produzione netta concordati, e l'importo già versato con la prima rata secondo le modalità standard.
Per i contribuenti in regime forfetario, le regole di maggiorazione sono leggermente diverse. Non sono soggetti all'IRAP e la maggiorazione sulla differenza del reddito è del 12% se applicano un'imposta sostitutiva del 15%, e del 4% se hanno adottato un'imposta sostitutiva del 5%.
Cause di esclusione
Per quanto riguarda le cause di esclusione, il decreto correttivo atteso all’esame del Consiglio dei Ministri ne dovrebbe aggiungere altre.
Vengono esclusi:
- i contribuenti che, nell'anno fiscale antecedente alla proposta, hanno ottenuto oltre il 40% del loro reddito da attività imprenditoriali o professionali in forma di redditi esentati o non imponibili;
- coloro che entrano nel regime forfetario, secondo la Legge 190/2014, nel primo anno di applicazione del concordato;
- i soggetti coinvolti in fusione, scissione, o conferimento, o le entità con modifiche nella composizione sociale nel primo anno della proposta.
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