Comunicazione a ENEA tardiva: nessuna decadenza dalla detrazione

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Comunicazione a ENEA tardiva: nessuna decadenza dalla detrazione

La comunicazione all’ENEA non condiziona la detrazione fiscale per riqualificazione energetica.

E' quanto confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025.

Detrazioni energetiche: nessuna decadenza se la comunicazione è tardiva

La vicenda  

Un contribuente aveva impugnato la decisione con cui l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo automatizzato, aveva disconosciuto la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica effettuati nel 2007, poiché la comunicazione all’ENEA era stata trasmessa oltre il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

I giudici di merito avevano confermato la posizione dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo essenziale il rispetto di tale adempimento.

Il contribuente aveva quindi proposto ricorso in Cassazione.

Le questioni giuridiche  

Il ricorso del contribuente si fondava su due motivi:

  • violazione degli articoli 4 del D.M. 19 febbraio 2007 e 1, commi 344 e 349, della Legge n. 296/2006, con particolare riguardo alla natura non decadenziale del termine per la comunicazione all’ENEA;
  • nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione della Corte  

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l’invio della comunicazione all’ENEA non comporti la decadenza dal diritto alla detrazione.

In particolare, la Corte ha ribadito che:

  • il termine di 90 giorni ha finalità meramente statistica, non essendo espressamente previsto a pena di decadenza dalla normativa primaria;
  • in assenza di una chiara previsione legislativa, non è possibile ritenere che tale adempimento condizioni la fruizione del beneficio fiscale.

Di conseguenza, il fatto che la comunicazione venga inoltrata in ritardo non è ostativo al riconoscimento della detrazione.

La Corte ha invece respinto il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, fosse logicamente ricostruibile.

Conclusioni  

Il Collegio di legittimità ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto la domanda del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Rafforzato l'orientamento favorevole al contribuente

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte ha confermato e rafforzato l’orientamento giurisprudenziale espresso con la pronuncia n. 7657/2024, poi ribadito anche con ordinanza n. 19309/2024, secondo cui la comunicazione all’ENEA non ha natura sostanziale, ma costituisce un adempimento strumentale privo di effetti preclusivi in assenza di espressa previsione normativa.

Un principio di particolare rilievo per i contribuenti e gli operatori fiscali in materia di detrazioni per l’efficienza energetica.

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