Comuni con santuari religiosi, per le istanze c’è tempo fino all’8 novembre

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Comuni con santuari religiosi, per le istanze c’è tempo fino all’8 novembre

Al via le istanze per il contributo nei comuni con santuari religiosi. Come noto, l’articolo 59 del D.L. n.104/2020 ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese e gli esercenti che svolgono attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici (zone A o equipollenti) dei comuni in cui sono situati santuari religiosi e che presentano due caratteristiche: una popolazione superiore a 10.000 abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti stranieri almeno tre volte superiore al numero dei residenti. Tuttavia, il requisito del numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Per richiedere il bonus è, altresì, necessario avere la partita Iva attiva in data antecedente al 1° luglio 2020. Per quanto concerne, poi, i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (ad esempio, taxi e noleggio con conducente), si rammenta che l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è l'intero territorio comunale.

In merito al contributo – che non può essere superiore a 150.000 euro - si osserva che lo stesso si determina applicando una percentuale alla “differenza” tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi “minimi” sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone "A o equipollenti" dei comuni ove sono situati i santuari religiosi. In generale, l’erogazione del contributo spettante avviene mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza. Tuttavia, per l’individuazione dell’importo effettivamente spettante occorrerà attendere un apposito provvedimento delle Entrate. Infatti, successivamente al termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia, tenuto conto del limite di spesa previsto dalla legge di bilancio 2020 (10 milioni di euro), definisce la “percentuale di riparto”, rapportando il limite di spesa predetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.

Sul piano operativo - fino al prossimo 8 novembre 2021 - i contribuenti potranno richiedere il bonus inviando la richiesta esclusivamente tramite l’apposito servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Analogamente ad altri benefici, anche il contributo in esame è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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