Turismo. Trattamento integrativo speciale 2024 secondo i consulenti del lavoro

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Turismo. Trattamento integrativo speciale 2024 secondo i consulenti del lavoro

Previsto dall’articolo 39 bis del decreto Lavoro, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del comparto turismo è stato prorogato ed ampliato dalla Legge di Bilancio 2024.

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedica a questo argomento l’Approfondimento del 18 marzo 2024, con un focus particolare sulla modifica che la disciplina del trattamento integrativo ha subito dalla sua prima istituzione, vale a dire dal decreto Lavoro, fino alla Legge di Bilancio 2024.

Vediamo di che si tratta.

Trattamento integrativo lavoratori del turismo: come funziona

Per facilitare le prestazioni lavorative nel periodo estivo, il decreto Lavoro ha riconosciuto ai lavoratori del comparto turistico, in via non strutturale e per il solo periodo compreso tra il 1° giugno ed il 21 settembre 2023, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi; ne abbiamo parlato a suo tempo nell’articolo “Decreto lavoro. In vigore la legge di conversione: tutte le novità”.

I potenziali interessati, vale a dire tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale, devono però effettuare apposita richiesta, non essendo il beneficio automatico, al proprio datore e dichiarare di non aver avuto nel 2022 un reddito da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

Il datore di lavoro riconosce quindi il trattamento integrativo speciale per le ore prestate e, quale sostituto di imposta, compensa il credito maturato.

Le novità 2024

La prima cosa da sottolineare è che, mentre l’articolo 39-bis, del D.L. n. 48/2023 si era limitato a indicare in quello turistico, ricettivo e termale il settore di riferimento, l’articolo 1, commi 21-25, della legge di Bilancio 2024 ha aggiunto l’ulteriore comparto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò comporta un notevole ampliamento della platea dei beneficiari della misura, che ora include:

  • gli esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

In secondo luogo, il medesimo articolo 1, commi dal 21 al 25, della Legge di Bilancio 2024 prevede che il periodo interessato all’applicazione va dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Dunque, allo stato attuale, il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, e il datore di lavoro può erogare il trattamento integrativo speciale corrente e/o arretrato a partire dalla prima retribuzione utile, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro le operazioni di conguaglio di fine anno.

Per la corretta individuazione dei criteri di applicazione del trattamento integrativo, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la Circolare 5/E del 7 marzo 2024, al centro dell’articolo “Welfare aziendale, pace contributiva e trattamento integrativo nella circolare delle Entrate”, in cui si precisa che relativamente al requisito reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande, secondo il principio di cassa allargato.

NOTA BENE: Per la concreta applicazione di entrambe le voci contributive, vale a dire lavoro notturno e festivo, occorre verificare il testo della contrattazione collettiva applicata, in quanto il D.Lgs. n. 66/2003 delega espressamente alle Parti la possibilità di modificare durata e parametri di riferimento.

Tabella riepilogativa

SETTORI DI APPLICAZIONE

Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), anche quando la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Si applica, inoltre, ai lavoratori del comparto del turismo (definizione alquanto generica a cui possiamo ascrivere il settore dei viaggi, il settore alberghiero e della ristorazione e l'industria del tempo libero in genere), ivi inclusi gli stabilimenti termali.

CONDIZIONI DI REDDITO

La misura si applica ai lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.

MODALITÀ DI RICHIESTA

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 21 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

CERTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI RICONOSCIUTI

Le somme erogate saranno indicate nella certificazione unica.

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

Il credito maturato dal datore di lavoro verrà recuperato attraverso la compensazione nel modello F24. L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023, ha istituito il codice tributo specifico “1702”.

Qualche considerazione

La conferma del credito fiscale per il primo semestre del 2024 e l'allargamento dei beneficiari testimoniano di come l’esecutivo stia attuando misure volte a favorire l’industria turistica, provando ad alleggerire le difficoltà di reperire sul personale disposto a prestarvi attività.

Questo stesso settore è stato interessato anche dalla recente modifica della tassazione sulle mance, soggette ad un'imposta agevolata del 5% ed all’esenzione dalla contribuzione previdenziale, sia pur entro determinati limiti economici e reddituali (si veda l’articolo “Conguaglio Inps di fine anno, novità su mance e fringe benefit”).

A differenza del regime agevolato relativo alle mance, il trattamento integrativo presenta però delle criticità che meriterebbero una sua revisione, quali il modesto vantaggio economico derivante ai lavoratori e la temporaneità della misura.

Allegati

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