Welfare aziendale, pace contributiva e trattamento integrativo nella circolare delle Entrate
Pubblicato il 08 marzo 2024
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In data 7 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 5 riguardante il welfare aziendale e in particolare:
- le novità fiscali della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024);
- la novella circa le modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente (decreto Anticipi, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Il documento di prassi specifica anche le misure del trattamento integrativo speciale e della pace contributiva.
Analizziamo le precisazioni fornite.
Fuori dal reddito servizi erogati ai dipendenti fino a 1.000 euro
Solo per il periodo d’imposta 2024 la legge di bilancio 2024 prevede che, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito.
Vanno ricomprese anche le somme erogate o rimborsate:
- per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa;
- per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
In caso di lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, il limite di non concorrenza sale da 1.000 a 2.000 euro.
Circa le spese per l’affitto della prima casa – da intendersi come abitazione principale - ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, la circolare agenziale 5/2024 specifica che:
- le stesse debbano riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente;
- ne sostengano effettivamente le relative spese.
ATTENZIONE: A fronte del rimborso delle dette spese, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le stesse come la detrazione prevista per l’abitazione principale, gli interessi passivi per mutui o i canoni di locazione. Infatti tali esborsi non sono stati sostenuti.
Determinazione del fringe benefit in caso di prestiti
L’articolo 3, comma 3-bis, del decreto Anticipi (Decreto legge n. 145/2023) – intervenendo sull’articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR (DPR n. 917/1986) - ha variato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.
In sostanza, rimanendo ferma la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 per cento della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, è stato sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare, come segue, in base alla tipologia di prestito:
- per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.
Prima della modifica, si confrontavano il TUR vigente al termine di ciascun anno e gli interessi calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.
L’Agenzia delle Entrate precisa che in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (o la rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile) il confronto debba effettuarsi fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
Dette modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta 2023.
Detassazione del premio di risultato
Il Fisco ricorda che la legge di bilancio 2024 ha riproposto la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, erogati nell’anno 2024. Stessa riduzione era in vigore nell’anno 2023.
E’ necessario, per l’applicazione dell’agevolazione, che vengano stipulati contratti aziendali o territoriali.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari n. 23/E/2023, n. 5/E/2018 e n. 28/E/2016.
Trattamento integrativo speciale per alcuni settori
Altra agevolazione contenuta nella legge di bilancio 2024 – L. n. 213/2023, articolo 1, commi da 21 a 25 – riguarda i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
In pratica si ripropone l’incentivo previsto nel 2023 dall’art. 39-bis del Decreto legge n. 48/2023, Decreto Lavoro, che riconosce, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali:
un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno
e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
La norma ricalca quella del 2023, variando solo il periodo agevolativo: 1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024.
Il trattamento integrativo speciale è diretto esclusivamente:
- ai titolari di reddito di lavoro dipendente sopra specificati che nel periodo d’imposta 2023 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.
ATTENZIONE: Nel detto limite reddituale vanno anche inclusi i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2023 anche corrisposti da più datori di lavoro compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande
Per fruire dell’agevolazione il lavoratore è tenuto a presentare una richiesta scritta al datore di lavoro in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023.
NOTA BENE: L’agevolazione va calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro notturno o per il lavoro straordinario nei giorni festivi – riferita al periodo compreso fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Il trattamento integrativo speciale:
- può essere erogato dal sostituto d’imposta a partire dalla prima retribuzione utile, ma può avvenire anche dopo il 30 giugno 2024 purchè entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- deve essere riportato nella Certificazione Unica 2025 (relativa al periodo d’imposta 2024).
Il sostituto recupera il credito maturato a seguito dell’erogazione del trattamento mediante l’istituto della compensazione; in caso di compensazione orizzontale è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice tributo da indicare è il “1702”, istituito con la risoluzione 9 agosto 2023, n. 51.
Pace contributiva
Nel paragrafo 3 della circolare n. 5 del 7 marzo 2024 l’Agenzia tratta la misura della pace contributiva.
Per il biennio 2024-2025 la legge di bilancio 2024 ha dato la possibilità di coprire buchi contributivi, ossia riscattare determinati periodi non coperti da contributi previdenziali, anche utilizzando il premio di produzione.
Come è il funzionamento?
I lavoratori iscritti all’Inps che non hanno anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non sono titolari di pensione, possono richiedere il riscatto, in tutto o in parte, per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, dei periodi non coperti da contributi e collocati dal 1996 al 2023. Il riscatto è pagabile anche in 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.
I lavoratori del settore privato possono chiedere al datore di lavoro di sostenere l’onere attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
Il datore di lavoro, poi, deduce l’importo dal proprio reddito di impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo.
I contributi versati per conto del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
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