CNO: necessaria la proroga per il concordato preventivo biennale

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CNO: necessaria la proroga per il concordato preventivo biennale

Facendo seguito alla richiesta dello scorso 16 ottobre 2024 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, la Fondazione Studi con l'approfondimento del 21 ottobre 2024 evidenzia le ragioni a sostegno della necessità di uno slittamento per l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), attualmente in scadenza al 31 ottobre 2024.  La possibilità di aderire al concordato, infatti, passa da una riorganizzazione ed un aggiornamento del lavoro dei professionisti interessati, affinché gli stessi possano accuratamente informare i propri clienti sulle opportunità e le complessità del nuovo istituto. In tale ambito, la Fondazione Studi evidenzia che il mancato accoglimento della proroga richiesta potrà compromettere in maniera significativa il numero di adesioni al CPB. 

Questioni di legittimità del CPB

La Fondazione evidenzia preliminarmente che secondo le previsioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n. 212/2000), le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti laddove non sia concesso un periodo minimo di 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Tuttavia, la pubblicazione del Decreto Omnibus, che ha introdotto nuovi articoli (articoli 3-ter e 3-quater) sul ravvedimento speciale, e del successivo decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024, che ha apportato ulteriori modifiche alla normativa del CPB, impone una scadenza che non rispetta il periodo minimo previsto dal nostro ordinamento. 

Riorganizzazione del lavoro per i professionisti

Per adempiere ai requisiti del CPB, i professionisti devono offrire consulenza specifica ai propri clienti e gestire una serie di obblighi, tra cui:

  • convocare i clienti e predisporre un mandato specifico per l’adesione al CPB e al ravvedimento speciale;
  • verificare la precompilazione nei cassetti fiscali dal 14 ottobre 2024 per calcolare le imposte dovute per il ravvedimento speciale (art. 2-quater del D.L. n. 113/2024);
  • effettuare conteggi specifici per annualità e tributi dovuti, considerando i minimi previsti;
  • controllare che non siano stati emessi accertamenti o notifiche che potrebbero escludere il contribuente dalla procedura per gli anni 2018-2022 o entro il 31 marzo 2025 per gli anni 2019-2022;
  • predisporre e inviare i modelli di adesione al ravvedimento speciale, in base alle indicazioni che verranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate;
  • monitorare il pagamento delle rate e gli altri adempimenti, per non far decadere la sanatoria e delle cause di decadenza (ex art. 22) dal Concordato Preventivo Biennale.

D.L. n. 155/2024: modifiche al ravvedimento speciale

Il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha modificato il c.d. ravvedimento speciale delle violazioni tributarie per i soggetti che aderiscono al CPB. Specificatamente, i predetti soggetti, con redditi fino a 5.164.569 euro e che non hanno dichiarato il reddito forfettariamente, potranno accedere al regime di ravvedimento di che trattasi anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 nel caso in cui: 

  • abbiano dichiarato una delle cause di esclusione degli ISA correlata alla pandemia da Covid-19
  • ovvero abbiano dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività lavorativa. 

In particolare per tali annualità, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento si dovrà procedere in modo diverso rispetto a quanto stabilito dall’art. 3-quater del D.L. n. 113/2024 e in particolare tenendo a mente che: 

  • la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento e l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento della base imponibile, l'aliquota del 12,5 per cento; 
  • la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento e l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, all'incremento della base imponibile, l'aliquota del 3,9 per cento, il tutto con un abbattimento del 30 per cento.

A tal fine, la Fondazione CdL evidenzia che la predetta procedura impone un ricalcolo degli importi da versare per aderire al ravvedimento speciale. 

Le difficoltà tecniche

Nel comunicato stampa del 14 ottobre 2024, Assosoftware ha infine segnalato le difficoltà delle software house nell’aggiornare i programmi per il CPB. Le recenti modifiche normative, come il ravvedimento speciale introdotto con il Decreto Omnibus, hanno reso complicato per i produttori di software implementare le nuove funzionalità in tempi così ristretti. Sebbene siano stati previsti strumenti di calcolo precompilati, questi non sono completi e richiedono l'inserimento manuale di ulteriori dati, gravando ulteriormente sui contribuenti. Assosoftware, per questi motivi, supporta la richiesta di proroga del termine del 31 ottobre 2024, in modo da consentire un adeguato aggiornamento dei software e facilitare l'adesione corretta al CPB.

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