Inps su esonero dell’obbligo versamento ex CUAF
Pubblicato il 05 maggio 2022
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Con il messaggio 5 maggio 2022, n. 1921, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti riguardanti l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF e l’istituzione dell’assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
A partire dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, un beneficio economico - erogato mensilmente - da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo, in favore dei nuclei familiari, in base alla condizione economica.
Dalla predetta data non saranno più riconosciute le prestazioni degli assegni per il nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari (AF).
Le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari restano in vigore per:
- i nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi (ad eccezione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, con età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età, qualora si trovino - per infermità o difetto fisico o mentale - nell'assoluta e permanente impossibilità di prestare lavoro, o nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e che non risultino titolari del diritto a pensione ai superstiti.
Rimangono valide le disposizioni riguardanti l’esonero dell’obbligo contributivo per i datori di lavoro tenuti al pagamento della contribuzione ex CUAF (Cassa unica assegni familiari).
Dunque, il regime di esenzione continua ad applicarsi per i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro nei casi in cui sia garantito un trattamento di famiglia non inferiore a quello stabilito dalla legge, relativamente a tutte le tipologie di nuclei familiari che non fanno parte della platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
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