Cessione d'azienda con riserva di proprietà Profili fiscali
Pubblicato il 14 ottobre 2016
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Con la risoluzione n. 91 del 13 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate risponde ad una specifica istanza di interpello sul tema degli effetti tributari nel caso di risoluzione di un contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio (riserva di proprietà), per inadempimento del compratore.
Nello specifico, si forniscono chiarimenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta di registro e della responsabilità solidale per debiti tributari tra cedente e cessionario, relativamente alle conseguenze della risoluzione di un contratto di cessione d'azienda con riserva di proprietà per inadempimento del compratore.
La società istante, essendo la parte venditrice della cessione d'azienda e trovandosi ora difronte ai presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento, chiede delucidazioni sulle eventuali ricadute fiscali della retrocessione dell'azienda.
Effetti clausola “con riserva di proprietà” in caso di fallito passaggio
L'Agenzia delle Entrate ribadisce che la vendita con riserva di proprietà soggiace a regole civilistiche e tributarie completamente differenti tra loro. Infatti, ai fini civilistici, la proprietà dei beni si trasferisce all'acquirente solo alla data del pagamento dell'ultima rata mentre, ai fini fiscali, la cessione si perfeziona al momento dell'atto, che contempla la conclusione del negozio, indipendentemente dall'esistenza della suddetta clausola contrattuale.
Pertanto, in una cessione d'azienda con patto di riservato dominio la risoluzione del contratto per inadempimento, si configura, da un punto di vista fiscale, come una nuova cessione di azienda effettuata dall'ex cessionario all'ex cedente.
Tale negozio infatti produce un ri-trasferimento della proprietà fiscale dell’impresa all’originario venditore e all’operazione si applicano le normali regole tributarie previste per le cessioni d’azienda.
Pertanto, secondo la risoluzione n. 91/E/2016, il cedente originario risponde solidalmente con il cessionario dei debiti fiscali: l'Agenzia, infatti, conferma la responsabilità solidale per i debiti tributari anche nel caso di retrocessione dell'azienda.
Inoltre, per effetto del mancato pagamento del prezzo, in presenza di una clausola di riserva della proprietà, quando il valore residuo del credito vantato dal cedente risulta superiore al valore dell'azienda al momento della riconsegna, la differenza costituisce una perdita su crediti deducibile ai fini dell'imposizione diretta e non deducibile ai fini Irap; mentre per l'imposta di registro, la risoluzione del contratto sconta la tassa fissa.
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