Certificazione Unica 2025: le principali novità
Pubblicato il 13 febbraio 2025
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Primo invio delle CU 2025 entro il 17 marzo 2025: i sostituti d’imposta sono chiamati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato, di lavoro autonomo e redditi diversi effettivamente corrisposti nel periodo d’imposta 2024.
Successivamente, entro il 31 marzo 2025, invece, toccherà ai redditi di lavoro autonomo abituale rientranti nell’esercizio di arte o professione, mentre al 31 ottobre 2025, ovvero entro il termine di trasmissione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770, dovranno essere trasmesse le certificazioni dei redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello precompilato.
Anche quest’anno, si registrano molteplici novità nelle misure legislative che hanno caratterizzato il periodo d’imposta 2024. Tra i principali:
- punti 42 e 46, della sezione dati anagrafici - nuove specifiche per i lavoratori frontalieri svizzeri;
- punti da 451 a 454 - abbattimento delle imposte previsto per i redditi prodotti in Italia dai frontalieri Svizzeri, in applicazione dell’accordo del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83;
- punti 474 e 475 - fringe benefit e maggiori soglie di esenzione rispetto a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in applicazione dell’art. 1, comma 16, legge di Bilancio 2024;
- punto 479 - trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori del comparto turistico, ricettivo e termale;
- punti da 651 a 663 - detassazione delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico, da assoggettare a imposta sostitutiva;
- punti da 671 a 673 - prestazioni aggiuntive del personale sanitario;
- punti da 721 a 731 – dati relativi al c.d. Bonus Natale, ovvero all’indennità sulla tredicesima mensilità, prevista dall’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
- punti da 791 a 805, nuovo “spazio” dedicato ai dati relativi all’Assegno Unico e Universale (compilazione esclusiva dell’Istituto previdenziale).
Modifiche anche al lavoro sportivo, ma solo per quanto attiene ai redditi di lavoro autonomo abituale e non abituale.
Sono obbligati alla trasmissione della certificazione unica tutti coloro che, nel periodo d’imposta 2024, hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, nonché coloro che hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL.
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