Cartelle, regole ad hoc per l’annullamento automatico
Pubblicato il 07 ottobre 2021
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Definito il panel di regole da seguire per lo stralcio dei ruoli fino a 5.000 euro. Trattasi, come noto, della disposizione di cui all’articolo 4, commi 4-10 del D.L.n.41/2021 che prevede l’annullamento “automatico” dei ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data del 23/03/2021 avevano un importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni). Al riguardo, con il decreto 14 luglio 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di annullamento automatico dei debiti, mentre con la recente circolare 11/E l'Agenzia delle Entrate (in collaborazione con l'Agenzia Entrate-Riscossione) ha fornito importanti chiarimenti in materia.
In particolare, nel ricordare che beneficiari dello “stralcio” sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra gli altri, che - stante il riferimento al «reddito imponibile» - per le persone fisiche si prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili. Pertanto, ai fini della verifica del “limite reddituale” per l’accesso allo stralcio, è necessario sommare al reddito imponibile i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del regime forfetario. Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE proprio in virtù di detto richiamo al reddito imponibile. Per quanto riguarda le persone giuridiche, invece, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo stralcio, si fa riferimento ai modelli dichiarativi (redditi società di capitali, società di persone e Enti non commerciali) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31.12.2019.
In merito al tetto dei 5 mila euro, viene chiarito che per il relativo calcolo occorre tener conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre ne restano fuori gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5mila euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo Stralcio, inoltre, si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter”, nel “Saldo e stralcio” e nella “Riapertura dei termini” (D.L.34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi a dette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.
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