Bonus triennali ai dipendenti all’estero: nuova posizione delle Entrate

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Con la risposta n. 199 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene a fare chiarezza sulla corretta tassazione dei bonus triennali corrisposti ai dipendenti quando il beneficiario del piano di incentivazione è un lavoratore di una stabile organizzazione italiana di una società estera che, avendo aderito a un programma di mobilità internazionale, ha maturato il bonus per lavoro svolto in un altro Stato. Il documento offre un inquadramento operativo mirato ai casi in cui l’emolumento viene percepito in Italia in un periodo d’imposta in cui il dipendente è fiscalmente residente nel nostro Paese, ma si riferisce (in tutto o in parte) ad attività lavorativa resa all’estero.

La posizione espressa si discosta dall’orientamento contenuto nella risposta n. 81/2025 (25 marzo 2025), che valorizzava la logica del vesting period nella ripartizione della tassazione tra i diversi Stati. La nuova risposta, invece, fonda la tassazione sul momento della percezione del reddito e sulla residenza fiscale del lavoratore in tale momento, riconoscendo al contempo la potestà concorrente dello Stato in cui è stata svolta l’attività che ha generato il bonus. Ne discende che i bonus percepiti da un dipendente divenuto residente in Italia rientrano nell’imposizione italiana, ferma restando la tassazione nello Stato estero della fonte per la quota riferibile al lavoro lì svolto e la conseguente eliminazione della doppia imposizione tramite credito d’imposta.

Il caso

La società istante, una società tedesca con stabile organizzazione in Italia, ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate il caso di un dipendente che, dopo aver lavorato nel Regno Unito durante il periodo di maturazione di un bonus triennale (Long Term Cash Bonus Plan), è diventato residente fiscale in Italia dal 2024, proseguendo l’attività presso la sede italiana del gruppo.

Nel 2024 il dipendente ha percepito un bonus maturato interamente in UK, già tassato lì, ma anche assoggettato a ritenute in Italia. Nei successivi anni (2025–2027) riceverà bonus relativi a periodi misti (UK/Italia), fino a un bonus totalmente italiano nel 2027.

L’istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale di questi bonus, in particolare:

  • sugli obblighi di ritenuta per la stabile organizzazione italiana;
  • sulla corretta determinazione dell’Irpef da parte del dipendente;
  • sull’applicazione dell’art. 15 del Modello OCSE per evitare doppie imposizioni.

Tassazione dei bonus triennali ai lavoratori in mobilità internazionale: nuovo orientamento

Con la risposta n. 199/2025, l’Agenzia delle Entrate rivede l’impostazione precedente e chiarisce che i bonus triennali percepiti da dipendenti residenti in Italia, ma maturati in parte per attività lavorativa svolta all’estero, sono imponibili in Italia nell’anno di pagamento. Al tempo stesso, si ammette la tassazione anche nello Stato estero della fonte per la quota riferibile all’attività lì svolta.

Da ciò derivano importanti indicazioni operative:

  • la tassazione avviene in Italia al momento della percezione, in base alla residenza fiscale del dipendente;
  • la quota maturata all’estero può essere tassata anche dallo Stato della fonte;
  • la doppia imposizione si neutralizza in Italia tramite credito d’imposta;
  • la stabile organizzazione italiana è tenuta ad applicare la ritenuta anche su bonus erogati dalla società estera e può regolarizzare omissioni passate senza sanzioni né interessi.

Conclusioni operative delle Entrate

In chiusura, l’Agenzia ribadisce che la stabile organizzazione italiana deve trattenere l’imposta sia sui bonus corrisposti da sé, sia su quelli erogati dalla società estera al dipendente fiscalmente residente in Italia, anche se relativi ad attività svolte in anni precedenti e in altro Stato. Il lavoratore, per evitare la doppia imposizione, potrà beneficiare del credito d’imposta per le imposte eventualmente versate all’estero.

Se, in applicazione del precedente orientamento (interpello di marzo 2025), la stabile organizzazione non ha versato le ritenute su bonus maturati nel Regno Unito dal 2021 al 2023, potrà regolarizzare tali somme senza sanzioni né interessi, ai sensi dello Statuto del contribuente.

Resta fermo che la verifica della residenza fiscale effettiva del dipendente è elemento di fatto che potrà essere oggetto di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

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