Salario minimo: in vigore la delega al Governo
Pubblicato il 17 ottobre 2025
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Entra in vigore il 18 ottobre 2025 la legge 26 settembre 2025, n. 144 che conferisce al Governo ampie deleghe in materia di retribuzione dei lavoratori, contrattazione collettiva, controlli e procedure di informazione, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2025.
Con l'approvazione in via definitiva, da parte dell’Assemblea del Senato, del disegno di legge n. 957 nella seduta del 23 settembre 2025 si è concluso un iter parlamentare lungo e complesso, caratterizzato da un intenso confronto politico e sociale sulla definizione del salario minimo. Il dibattito si è concentrato non solo sull’individuazione della soglia retributiva da garantire, ma anche sulle procedure e sui criteri per il suo aggiornamento periodico, nonché sul ruolo da attribuire al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali nella determinazione e nell’evoluzione di tale istituto.
Come abbiamo anticipato l’iter parlamentare, segnato da audizioni, confronti con le parti sociali e un acceso dibattito politico, era giunto a un passaggio decisivo: il 17 settembre 2025 la 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) aveva infatti concluso l’esame in sede referente di tre testi, rinviando la discussione in Aula al 23 settembre 2025.
All’esame del Senato sono approdati tre distinti disegni di legge, ciascuno espressione di un differente modello di regolazione del salario minimo. Si tratta del:
- DDL AS1237 (promosso dalle opposizioni), che proponeva l’introduzione di un salario minimo legale pari a 9 euro lordi orari, pur mantenendo un ruolo centrale per i CCNL;
- DDL AS956 (iniziativa popolare), che prevedeva una paga base legale di 10 euro lordi, con aggiornamento semestrale legato all’indice IPCA;
- DDL AS957 (già approvato dalla Camera e ora definitivamente dal Senato e ora legge 26 settembre 2025, n. 144), che adotta un approccio diverso, affidando al Governo una delega legislativa per rafforzare la contrattazione collettiva e individuare nei CCNL comparativamente più rappresentativi il parametro minimo da applicare.
Analizziamo i contenuti della legge 26 settembre 2025, n. 144, in vigore dal 18 ottobre 2025 .
Delega su retribuzione, contrattazione e vigilanza cooperativa
L’articolo 1 della legge 26 settembre 2025, n. 144 contiene una delega legislativa al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva.
Il fulcro della norma è l’attuazione dell’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, da garantire mediante il rafforzamento della contrattazione collettiva e la definizione di criteri di riferimento oggettivi.
Gli obiettivi enunciati sono:
- garantire trattamenti retributivi equi e giusti;
- contrastare forme di sotto salario, anche in relazione a modelli organizzativi particolari (ad esempio piattaforme digitali o settori frammentati);
- favorire il rinnovo tempestivo dei contratti collettivi nazionali;
- prevenire la diffusione di contratti “pirata” utilizzati per ridurre tutele e costi (dumping contrattuale).
La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con possibilità di proroga fino a 90 giorni se i tempi parlamentari per il parere si sovrappongono alla scadenza.
Principi e criteri direttivi della delega al Governo
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Lettera |
Principio / Criterio direttivo |
Contenuto |
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a) |
Definizione CCNL maggiormente applicati |
Stabilire, per ogni categoria di lavoratori, quali siano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) maggiormente applicati, individuandoli sulla base del numero delle imprese e dei lavoratori interessati. I trattamenti economici complessivi minimi previsti da tali contratti devono costituire, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, il livello economico minimo inderogabile da riconoscere a tutti i lavoratori appartenenti alla categoria di riferimento. |
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b) |
Appalti e subappalti |
Prevedere, per le società appaltatrici e subappaltatrici impegnate negli appalti di servizi, indipendentemente dal settore di attività, l’obbligo di garantire ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni un trattamento economico complessivo minimo non inferiore a quello stabilito dai CCNL maggiormente applicati nel settore di riferimento, individuati secondo i criteri fissati alla lettera a). A tale obbligo si accompagna il rafforzamento dei poteri di verifica e controllo delle stazioni appaltanti, così da assicurare l’effettiva applicazione di queste tutele retributive e impedire pratiche elusive. |
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c) |
Estensione a lavoratori non coperti |
Assicurare che i trattamenti economici complessivi minimi definiti nei CCNL maggiormente applicati e individuati in base al criterio di cui alla lettera a), siano estesi anche ai lavoratori privi di copertura contrattuale, mediante l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine e. |
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d) |
Contrattazione di secondo livello |
Sviluppo della contrattazione decentrata (territoriale/aziendale) con finalità adattive, anche rispetto alle differenze territoriali del costo della vita. |
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e) |
Trasparenza contrattuale |
Introdurre strumenti di misurazione e tracciabilità dei contratti collettivi applicati, attraverso l’indicazione obbligatoria del codice identificativo del CCNL in tutte le comunicazioni: flussi UNIEMENS verso l’INPS, comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro e buste paga anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro. |
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f) |
Rinnovo contratti |
Prevedere strumenti che favoriscano il rinnovo tempestivo dei CCNL, anche nei casi di contratti già scaduti, garantendo ai lavoratori un sostegno economico (incentivi o compensazioni) volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalla perdita di potere d’acquisto nel periodo di vacanza contrattuale. |
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g) |
Intervento sostitutivo ministeriale |
Nel caso di contratti scaduti e non rinnovati entro termini congrui, o di settori privi di contrattazione collettiva, attribuire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il potere di intervenire direttamente per definire i trattamenti economici minimi complessivi. L’intervento dovrà tener conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori coinvolti e, ove necessario, dei minimi previsti nei CCNL maggiormente applicati dei settori affini. |
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h) |
Vigilanza sul sistema cooperativo |
Riforma della vigilanza sulle cooperative, con revisioni periodiche volte a verificare l’effettiva natura mutualistica e a contrastare evasione e concorrenza sleale. |
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i) |
Partecipazione dei lavoratori |
Definizione di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa, basati sulla condivisione dell’interesse alla prosperità aziendale. |
Delega su controlli e trasparenza
L’articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa volta a rafforzare la trasparenza e l’efficacia dei controlli in materia di retribuzioni e contrattazione collettiva.
L’obiettivo è duplice: da un lato garantire la piena conoscibilità delle dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e settoriale; dall’altro, potenziare gli strumenti di contrasto al dumping contrattuale, alla concorrenza sleale, all’evasione fiscale e contributiva, e al ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare.
La delega dovrà essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, mediante uno o più decreti legislativi proposti dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. con possibilità di proroga fino a 90 giorni in funzione dei tempi per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.
Principi e criteri direttivi della delega al Governo
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Lettera |
Principio / Criterio direttivo |
Contenuto |
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a) |
Razionalizzazione delle comunicazioni |
Semplificare e rendere certa la comunicazione tra imprese ed enti pubblici, così da acquisire dati completi e affidabili sulla contrattazione collettiva applicata e sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, a livello nazionale, territoriale e per singole categorie di lavoratori. |
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b) |
Potenziamento di ispezioni e controlli |
Rafforzare i controlli tramite strumenti tecnologici avanzati e banche dati condivise, per contrastare lavoro sommerso, evasione contributiva e assicurativa, e applicazione di CCNL non rappresentativi con finalità elusive. |
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c) |
Rendicontazione pubblica semestrale |
Introdurre rapporti pubblici semestrali che monitorino l’andamento delle misure di contrasto a retribuzioni irregolari, contrattazione impropria, caporalato, lavoro nero e abusi nel settore cooperativo. |
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d) |
Utilizzo delle risultanze ispettive |
Basare le attività di rendicontazione sulle risultanze dell’INL e dei suoi uffici territoriali, nonché sugli esiti delle verifiche di tutti i soggetti competenti in materia di correttezza retributiva e contrattuale. |
Disposizioni finanziarie
L'articolo 3 della legge 26 settembre 2025, n. 144 stabilisce che i decreti legislativi attuativi debbano essere accompagnati da relazione tecnica, attestante la neutralità degli effetti finanziari. Se emergeranno nuovi oneri, l’entrata in vigore sarà subordinata alla preventiva individuazione delle coperture finanziarie.
Esclusione del pubblico impiego
L'articolo 4 infine delinea il campo di applicazione della legge, che non comprende i lavoratori delle amministrazioni pubbliche né i contratti collettivi a essi riferiti. Per questo settore restano dunque vigenti le regole specifiche del D.Lgs. n. 165/2001.
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