Bonus energetico del 55% anche senza la scheda informativa presentata all’Enea

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In vista della prossima scadenza per la presentazione del modello 730/2010, l’agenzia delle Entrate ha avvertito la necessità di andare incontro a tutti quei contribuenti che per problemi tecnici non hanno potuto trasmettere telematicamente all’Enea le schede informative di correzione o di rettifica necessarie per poter usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico.

La possibilità di correzione/integrazione del contenuto della scheda informativa da inviare all’Enea è stata disposta dalla circolare n. 21/2010. Il documento di prassi stabilisce che il contenuto della scheda informativa può essere cambiato anche oltre il termine previsto dei 90 giorni dalla fine dei lavori, mediante l’invio telematico di una dichiarazione sostitutiva di quella già trasmessa.

Ad oggi, l’Enea non ha ancora reso disponibile la procedura informatica per l’invio telematico. Dunque, chi deve presentare il modello di dichiarazione 730/2010, entro il 1° giugno, ad un Caf o ad un intermediario abilitato, potrebbe avere delle difficoltà nel calcolare le detrazioni d’imposta per risparmio energetico.

Con la risoluzione n. 44/E/2010, l’Agenzia specifica che per superare le difficoltà operative che derivano dalla mancata attivazione della nuova procedura informatica, i contribuenti possono beneficiare della detrazione del 55% anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria. Ma a due condizioni:

- presentando ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, nella quale siano evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all'Enea, opportunamente modificati;

- provvedendo all'invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell'Enea.

A loro volta, i soggetti che prestano assistenza fiscale dovranno specificare, nella parte relativa alle annotazioni della dichiarazione dei redditi, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 32 – Ritardo ammesso per la scheda del 55% - De Stefani

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