Superbonus e crediti falsi: alle Sezioni Unite la qualificazione del reato
Pubblicato il 02 dicembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La questione dei crediti d’imposta fittizi legati al Superbonus 110% torna al centro del dibattito giuridico.
Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale - nn. 37421 e 37423 del 17 novembre 2025 - hanno infatti rimesso alle Sezioni Unite un tema che negli ultimi anni ha generato decisioni contrastanti: come qualificare penalmente la creazione di un credito d’imposta inesistente, generato attraverso fatture per lavori non eseguiti e destinato alla cessione a terzi.
Superbonus e crediti falsi: SU chiamate a fare chiarezza
Il caso esaminato: crediti nati da lavori mai realizzati
Nei casi esaminati, gli imputati avrebbero creato crediti d’imposta inesistenti tramite documenti falsi relativi a lavori mai eseguiti, poi ceduti a soggetti terzi.
La trasferibilità del credito complica la qualificazione penale della condotta.
Inoltre, i controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate, introdotti nel 2021, possono limitare l’induzione in errore e influenzare la scelta della norma applicabile.
Primo quesito: truffa aggravata o indebita percezione?
Il primo dubbio interpretativo sollevato dalla Seconda Sezione penale riguarda la norma da applicare:
-
Truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., quando il privato ricorre a artifici e raggiri, inducendo lo Stato in errore e conseguendo un vantaggio economico. In questa ricostruzione, la predisposizione di documenti falsi e la cessione del credito rappresentano gli strumenti idonei a integrare l’inganno.
-
Indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., che punisce l’ottenimento del beneficio senza induzione in errore. Secondo un diverso orientamento, i controlli preliminari dell’Agenzia impedirebbero di configurare un vero e proprio raggiro, escludendo quindi la truffa.
Le sezioni semplici della Cassazione si sono divise su quale delle due fattispecie rispecchi meglio il meccanismo del Superbonus, rendendo necessario l’intervento del Supremo Collegio.
Secondo quesito: quando si consuma il reato?
Se la condotta rientra nella truffa aggravata, resta da capire quando il reato si perfeziona:
-
per un primo orientamento, la consumazione avviene già con la creazione e cessione del credito falso (tra le altre, Cass. n. 40015/2024), poiché il vantaggio economico si realizza in quella fase, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del credito da parte del cessionario;
-
per altri giudici, il reato si perfeziona solo con la compensazione (tra le altre, Cass. n. 23402/2024) o il rimborso, cioè quando lo Stato subisce una concreta perdita patrimoniale. In assenza di tale evento, la condotta sarebbe configurabile come truffa solo tentata.
Sentenza delle Sezioni Unite sarà decisiva
La futura sentenza avrà impatto sia sul contenzioso penale in corso sia sui procedimenti amministrativi collegati alla circolazione dei crediti fiscali.
Una definizione chiara del perimetro dei reati consentirà di orientare l’attività di imprese, professionisti e intermediari, oltre a stabilire regole univoche sulla responsabilità dei cessionari in buona fede.
Soluzione rimessa alle SU
Di seguito, i due quesiti espressamente rimessi alle Sezioni Unite:
Se la costituzione, nella materia dei cc.dd. "Superbonus 110%, di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, sia condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. o in quella di cui all'art. 640-bis cod. pen.; Se, nell'ipotesi in cui la condotta sia da definire giuridicamente ai sensi dell'art. 640-bis cod. pen., la costituzione di un credito di imposta fittizio mediante l'esercizio dell'opzione per la cessione a terzi, o la costituzione di un credito di imposta fittizio e la sua successiva cessione a terzi, indipendentemente dalla compensazione o riscossione del credito da parte del cessionario, integrino il reato in forma consumata, ovvero in forma tentata.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: