HVO e Biodiesel: nuove aliquote di accisa e regole operative 2025-2026

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La Circolare n. 31 del 1° dicembre 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fornisce il quadro applicativo delle modifiche introdotte dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 43/2025 in materia di accisa sui biocarburanti.

Il provvedimento definisce in modo puntuale la nuova distinzione fiscale tra HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) e biodiesel, specificando regole contabili e operative per depositi fiscali, depositi commerciali, stabilimenti di produzione e destinatari registrati. Inoltre, introduce la distinzione tra prodotti ad aliquota ridotta e ad aliquota normale, accompagnata da specifiche istruzioni operative per i diversi operatori della filiera.

Aliquote di accisa e condizioni per l’agevolazione

Dal 1° gennaio 2025 l’aliquota ordinaria sul gasolio è fissata a 632,40 €/1000 litri.

Per HVO e biodiesel che rispettano i requisiti di sostenibilità previsti dalla Direttiva (UE) 2018/2001 e che utilizzano materie prime dell’Allegato IX, è confermata per cinque anni l’aliquota ridotta di 617,40 €/1000 litri.

In assenza della documentazione che attesti la conformità ai criteri UE, i biocarburanti devono essere automaticamente classificati nella tipologia ad aliquota normale.

Doppia tipologia fiscale e nuovi codici CADD

Dal 1° gennaio 2026 tutti gli operatori devono utilizzare due distinte categorie fiscali:

  • prodotti ad aliquota ridotta,
  • prodotti ad aliquota normale.

L'Agenzia delle Dogane, nella circolare 31/2025, introduce i seguenti codici:

  • S182 per la tipologia ad aliquota normale;
  • S187 per la tipologia ad aliquota ridotta.

Questi codici devono essere riportati nei registri, nelle comunicazioni telematiche e nei documenti di accompagnamento (e-AD ed e-DAS). Pur rimanendo lo stoccaggio promiscuo, è obbligatoria la contabilità separata nei depositi fiscali.

Regole per depositi fiscali e commerciali

Nei depositi fiscali, la contabilità deve essere tenuta in due sezioni distinte. Le introduzioni, le miscelazioni e le estrazioni devono essere registrate separatamente, con comunicazioni telematiche per ciascuna tipologia di prodotto. In caso di ricezione dall’estero o da altri depositi, l’attribuzione alla tipologia “ridotta” o “normale” avviene sulla base dei documenti disponibili; in mancanza, l’operatore deve classificare il prodotto come ad aliquota ordinaria.

Nei depositi commerciali, resta l’unica contabilità con stoccaggio promiscuo, ma è possibile chiedere all’ADM l’attivazione di registri distinti, utile per forniture agevolate a soggetti che beneficiano di rimborsi d’accisa. Senza tale autorizzazione, negli e-DAS si utilizza sempre la combinazione riferita alla tipologia ad aliquota ridotta.

Obblighi specifici per gli stabilimenti di produzione

I produttori devono distinguere contabilmente le materie prime secondo tre categorie:

  • Single counting (aliquota normale),
  • Avanzate e double counting (aliquota ridotta).

Per ciascuna categoria ADM introduce codici dedicati (S200, S201, S202).

In caso di co-lavorazione, il biocarburante ottenuto deve essere ripartito proporzionalmente tra aliquota ridotta e normale, in base alle quantità di materie prime impiegate.

Inventario: una sola giacenza fisica, due giacenze contabili

L’HVO e il biodiesel sono soggetti a un’unica verifica fisica, da confrontare con le due giacenze contabili. Il calo ammissibile è pari all’1% annuo a 15 °C, applicato alla somma delle giacenze. Eccedenze e deficienze sono trattate secondo criteri che tutelano l’Erario: i recuperi d’imposta sono sempre calcolati sull’aliquota normale.

Impianti stradali e depositi privati: nessun cambiamento

Gli impianti di distribuzione stradale e i depositi privati continuano a operare con un’unica contabilità, registrando i carichi di HVO e biodiesel senza distinzione fiscale. Le novità non comportano modifiche operative per tali soggetti.

Possibili aggiornamenti futuri

La Circolare è emanata a normativa vigente ed è suscettibile di integrazioni dopo l’adozione del decreto interministeriale previsto dal Decreto Legge n. 57/2023, relativo alle agevolazioni per i biocarburanti conformi al Regolamento (UE) 651/2014.

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