Bonus assunzioni disabili under 35: un’opportunità per il Terzo settore

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Bonus assunzioni disabili under 35: un’opportunità per il Terzo settore

Il bonus per l’assunzione di disabili under 35 nel Terzo settore è cumulabile con altre misure incentivanti.

È quanto dispone l’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 27 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 197 del 23 agosto 2024.

L’atteso decreto rende solo parzialmente operativo il bonus assunzioni disabili under 35 (articolo 28 del decreto lavoro, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal decreto Milleprproghe, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18), in quanto si attende la stipula di una convenzione con l'INPS per la definizione delle modalità di istruttoria delle domande ricevute e di erogazione del contributo.

Destinatari del bonus assunzioni disabili under 35

Il bonus assunzioni disabili under 35 è destinato:

  • agli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico (Runts);
  • alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe.

Il datore di lavoro può beneficiarne solo se in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e se non ha commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle disposizioni relative agli aiuti de minimis (regolamento (UE) n. 2023/2831).

 

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Quando spetta il bonus

Il contributo è riconosciuto per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione e, come da espressa previsione del citato decreto 27 giugno 2024, spetta sia in caso di assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.

L’assunzione e la trasformazione del rapporto devono essere effettuate nel periodo agevolato, vale a dire nel periodo compreso dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024 (come da estensione operata dall’articolo 18, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18).

Misura del contributo

Il bonus riconosciuto è composto da una quota una tantum pari a 12.000 euro e da una quota (aggiuntiva) di 1.000 spettante per ogni mese dalla data di assunzione/trasformazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso nel predetto periodo agevolato

Se il contratto di lavoro si interrompe prima del 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.
Se le assunzioni sono effettuate nel mese di settembre 2024, al datore di lavoro va erogata comunque e per intero il contributo una tantum pari a 12.000 euro, a cui va aggiunta n la quota mensile per il mese di assunzione.

Domanda e procedura

Le domande possono essere presentate da ETS, ODV, APS e ONLUS, anche tramite i propri intermediari delegati, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.

L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, ha reso noto che le istanze devono essere trasmesse attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente” e raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale INPS tramite il motore di ricerca, selezionando l’apposito oggetto “Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.

La procedura per l’invio della domanda è piuttosto articolata, prevedendo diversi step.

Una prima fase preparatoria, in cui:

  • il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà debitamente compilare e firmare i modelli A, B e C (allegato 2 del messaggio INPS n. 2906 del 29 agosto 2024), da inviare in un unico file in formato .pdf, con allegata copia del documento di identità in corso di validità. oltre alla copia del documento di identità del legale rappresentante firmatario
  • il datore di lavoro dovrà predisporre il file dei dati utili all’istruttoria, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’allegato n. 3 del messaggio INPS n. 2906 del 29 agosto 2024, compilato secondo le indicazioni fornite nell’allegato n. 4 dello stesso messaggio.

NOTA BENE: Entrambi i file dovranno essere allegati, nella successiva fase di trasmissione della domanda, accedendo al “Cassetto previdenziale del contribuente”.

Erogazione del bonus

Non sono ancora note le modalità di erogazione del contributo, che saranno definite con apposita convenzione tra il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l’INPS entro 30 giorni dalla data di efficacia del decreto 27 giugno 2024.

L’INPS, con il messaggio n. 2906 del 29 agosto 2024, si riserva di fornire indicazioni per l’istruttoria e la definizione delle domande con successivo messaggio.

In base a quanto previsto dal decreto 27 giugno 2024 (articolo 5) il contributo complessivo è erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulterà il superamento del limite di spesa, si procederà riparametrando proporzionalmente il contributo complessivo.

Cumulabilità con altre misure incentivanti

Torniamo ora al punto di partenza vale a dire la cumulabilità del bonus assunzioni disabili under 35 “con altre misure incentivanti”.

Come già accennato in premessa, è lo stesso decreto 27 giugno 2024 a prevederla. L’INPS, al riguardo, non ha dato indicazioni.

In attesa dei chiarimenti ufficiali, è lecito ipotizzare, stante la formulazione generica della norma e le regole generali alla base dei singoli incentivi, che il bonus in questione possa essere cumulato, solo per fare qualche esempio

  • con l'esonero contributivo per l’assunzione dei soggetti beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12, comma 10, decreto lavoro (SFL) o dell’Assegno di inclusione (ADI) con disabilità (riconosciuto nella misura del 100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato);
  • con l’incentivo strutturale all'assunzione di donne svantaggiate;
  • con l’esonero contributivo parziale per l'assunzione di giovani under 30;
  • con Decontribuzione Sud, l'agevolazione contributiva per l’occupazione nelle aree svantaggiate, limitatatamente al periodo in cui la stessa è concedibile;
  • con la maxi deduzione di cui all’articolo 4 del Dlgs 216/2023,.

L’incentivo non sembra invece cumulabile con l'incentivo, strutturale e di natura economica, per l’assunzione di lavoratori con disabilità disciplinato dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. L’INPS, infatti, ne esclude la cumulabilità con gli altri incentivi di natura economica (circolare n. 99 del 13 giugno 2016).

Esclusa la cumulabilità, per espresso divieto normativo, anche con gli esoneri contributivi del decreto Coesione

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