Assunzione di persone con disabilità, ecco come accedere ai contributi
Pubblicato il 26 agosto 2024
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 il decreto della Presidenza del Consiglio di Ministri del 27 giugno 2024 che definisce le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo istituito dall'articolo 28 del Decreto Lavoro; si tratta di un’erogazione economica finalizzata a valorizzare e incentivare le competenze professionali delle persone con disabilità under 35 e il loro coinvolgimento nelle diverse attività produttive e imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al medesimo art. 28, comma 1.
È possibile accedere al contributo anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione però che detta trasformazione sia intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
Vediamo nel dettaglio chi può richiedere il contributo e i requisiti necessari per accedervi.
Soggetti
- Enti del Terzo Settore: gli enti del terzo settore (ETS) sono organizzazioni che operano senza scopo di lucro e che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La loro attività è disciplinata dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, noto anche come Codice del Terzo Settore. Per essere ammessi al contributo, gli ETS devono essere regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Organizzazioni di volontariato: le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti che promuovono e realizzano attività di volontariato, spesso in ambito sociale, sanitario e assistenziale. Come per gli ETS, anche le ODV devono essere iscritte al RUNTS ed aderire alle normative previste dal Codice del Terzo Settore.
- Associazioni di Promozione Sociale: le associazioni di promozione sociale (APS) sono organizzazioni che promuovono attività di interesse generale a favore della comunità. Anche le APS devono essere iscritte al RUNTS e rispettare le disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
- ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale): le ONLUS sono organizzazioni che perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Per poter accedere al contributo, le ONLUS devono essere iscritte nell'apposita anagrafe delle ONLUS, istituita presso l'Agenzia delle Entrate, e rispettare le normative previste dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.
Ciascuna di queste organizzazioni deve operare in conformità con il proprio statuto e deve impiegare persone con disabilità in attività che siano coerenti con le finalità del proprio ente. Questo è un criterio essenziale per garantire l'accesso ai contributi previsti dal decreto.
Requisiti
Per poter beneficiare del contributo, oltre ad appartenere a una delle categorie di soggetti ammissibili, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici.
- Regolarità contributiva (DURC): per poter accedere al contributo, l'ente richiedente deve essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro: altro requisito essenziale per l'accesso al contributo è il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.
Importo
Il contributo previsto dal decreto è suddiviso in due componenti principali.
- Contributo una tantum di 12.000 euro per ogni assunzione: questo contributo, erogato una sola volta per ciascuna persona con disabilità assunta a tempo indeterminato, è finalizzato a coprire parzialmente i costi che l'ente sostenitore deve affrontare per l'inserimento lavorativo della persona con disabilità.
- Contributo mensile: oltre al contributo una tantum, il decreto prevede l'erogazione di un contributo mensile di 1.000 euro per ogni mese di lavoro, fino al 30 settembre 2024.
NOTA BENE: se il contratto di lavoro è interrotto prima del 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato fino alla cessazione del rapporto. Per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024, il contributo mensile è corrisposto proporzionalmente al periodo di lavoro effettivo.
Cumulabilità con altre misure
L’aspetto forse più rilevante del contributo previsto dal decreto è la possibilità di cumularlo con altre misure incentivanti.
Gli enti che assumono persone con disabilità possono dunque beneficiare del contributo di 12.000 euro una tantum e del contributo mensile di 1.000 euro anche in presenza di altri incentivi previsti dalla normativa vigente.
Tuttavia, è essenziale che l'ente richiedente verifichi che l'ammontare complessivo degli incentivi ricevuti non superi i limiti previsti dalle normative sugli aiuti di Stato, in particolare quelli relativi agli aiuti "de minimis".
Come presentare la domanda
Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale INPS dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024.
L’istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara:
- i dati identificativi dell’ente richiedente il contributo;
- il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
- il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
- le dichiarazioni di regolarità contributiva e l’assenza di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73;
- il rispetto del limite relativo agli aiuti “de minimis”;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale o il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
- l’indirizzo PEC a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.
Procedura di valutazione
Una volta presentate le domande, l'INPS procederà a valutare la loro ammissibilità e pubblicherà un elenco dei destinatari del contributo entro il 31 dicembre 2024.
Le domande saranno esaminate in ordine di arrivo e verificate per accertare la conformità ai requisiti previsti dal decreto; in caso di superamento del limite di spesa disponibile, l'importo del contributo potrà essere riparametrato proporzionalmente tra i richiedenti ammessi.
Modalità di pagamento
Il pagamento del contributo è previsto in un'unica soluzione, con scadenza entro il 31 dicembre 2024; l'importo complessivo, comprensivo sia della somma una tantum di 12.000 euro per ogni assunzione sia dell'eventuale contributo mensile di 1.000 euro fino al 30 settembre 2024, sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dall'ente richiedente.
In sintesi
Pagamento |
Il pagamento del contributo avviene in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. |
Accredito su conto corrente |
Il contributo sarà accreditato sul conto corrente indicato dal richiedente tramite bonifico bancario o postale. |
Limiti di spesa |
L'importo totale dei contributi è soggetto a un limite di spesa predeterminato dal decreto. |
Riparametrazione del contributo |
In caso di superamento del limite di spesa, il contributo sarà ridotto proporzionalmente tra tutti i richiedenti ammissibili. |
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