Benefici prima casa: abusivo il trasferimento per mandato

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Benefici prima casa: abusivo il trasferimento per mandato

Il trasferimento strumentale e fiduciario di un immobile a un mandatario, seguito dall'acquisto di un altro immobile con le agevolazioni "prima casa", costituisce abuso del diritto se non è accompagnato da valide ragioni extrafiscali.

Per evitare l'accusa di abuso del diritto, le operazioni devono avere una sostanza economica e non essere meramente finalizzate a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Abuso del diritto nel trasferimento tra privati

Con ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024, la Sezione Tributaria della Corte di cassazione si è occupata di una vicenda in cui una contribuente si era opposta ad alcuni avvisi di liquidazione per imposte di registro ed ipocatastali e per imposta sostitutiva.

Gli avvisi erano stati emessi a seguito della revoca dei benefici prima casa concessi relativamente all’immobile acquistato, pro quota, dalla ricorrente ed al contratto di mutuo ad esso collegato.

La contribuente, nel dettaglio, aveva stipulato un contratto di mandato a vendere un immobile al fratello poco prima di acquistare un nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa".

I giudici di primo e secondo grado avevano confermato la legittimità dei predetti avvisi, ritenendo che si fosse configurata un'ipotesi di abuso del diritto.

La contribuente si era quindi rivolta alla Corte di cassazione.

La decisione della Corte di cassazione

I motivi d'impugnazione sollevati dalla ricorrente sono stati integralmente rigettati dalla Suprema corte.

Secondo la Cassazione, la pronuncia impugnata aveva buon governo dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in tema di abuso del diritto.

Divieto di abuso del diritto

In materia tributaria - ha rammentato la Corte - il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, "il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici...".

Tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge.

Esso, infatti, non si traduce nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali.

Uso distorto di strumenti giuridici senza valide ragioni economiche

Nella specie, era stato considerato abusivo, con riguardo alla fattispecie in esame, l’utilizzo distorto di strumenti giuridici che, benché non in contrasto con alcuna specifica disposizione, erano volti ad ottenere un risparmio fiscale, in mancanza di valide ragioni economiche, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale.

Nella fattispecie, ossia, era assente una finalità extrafiscale meritevole di tutela.

L'operazione in questione, in altri termini, non soddisfaceva i requisiti per le agevolazioni fiscali perché la ricorrente non aveva dimostrato valide ragioni economiche alla base della medesima.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità:

"In tema di benefici fiscali prima casa, in virtù del carattere meramente strumentale, provvisorio e fiduciario del trasferimento del cespite dal mandante al mandatario, in funzione di mera esecuzione del mandato traslativo stesso ex art. 1719 cod. civ., integra abuso del diritto ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 212/2000 il mandato a vendere un immobile ad uso abitativo ex art. 1719 cod. civ. ed il successivo acquisto, da parte del mandante, di un secondo alloggio abitativo con l’applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, non sussistendo il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione."

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del Caso La ricorrente ha trasferito un immobile al fratello tramite mandato a vendere, poco prima di acquistare un nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa". L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione come abuso del diritto.
Questioni Dibattute Se l'operazione di trasferimento dell'immobile tramite mandato a vendere, seguita dall'acquisto di un nuovo immobile con le agevolazioni "prima casa", costituisca abuso del diritto.
Soluzione della Corte di cassazione La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'operazione costituisce abuso del diritto. Il trasferimento dell'immobile è stato considerato privo di sostanza economica e finalizzato esclusivamente all'ottenimento di vantaggi fiscali indebiti.
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