Benefici fiscali per vittime del dovere e familiari superstiti Ulteriori precisazioni
Pubblicato il 11 agosto 2017
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L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla specifica tipologia di trattamenti pensionistici interessati dai benefici fiscali di cui all’art. 1, comma 211, Legge n. 232/2016, in favore delle vittime del dovere ed equiparati ed ai loro superstiti.
Poiché - come già evidenziato con messaggio n. 1412/2017 - sono soggetti al beneficio i trattamenti pensionistici erogati in favore dell’interessato “a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall’art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato”, viene estesa l’esenzione dei benefici fiscali previsti dall’art. 2, c. 5 e 6, della Legge n. 407/1998 e dall’art. 3, c. 2, della Legge n. 206/2004, a tutti i soggetti riconosciuti vittime del dovere, anche equiparati, prescindendo dal grado di invalidità riportato a seguito dell’evento.
Pertanto, il messaggio INPS n. 3274 del 10 agosto 2017 ha chiarito che l’esenzione fiscale va applicata solo ed esclusivamente ai trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato.
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