Bar, ristoranti e piscine: invio delle domande per il contributo
Pubblicato il 01 dicembre 2022
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C’è tempo fino al prossimo 6 dicembre 2022 per presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. L’articolo 1-ter, comma 2-bis del D.L. n.73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), infatti, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza da covid-19, ha stanziato 40 milioni euro per l'anno 2022 ai soggetti operanti nel settore della ristorazione, delle gelaterie e pasticcerie e dei bar, del catering e dell’organizzazione di feste e cerimonie e nel settore delle piscine. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30.12.2021 (così come modificato dal D.M. del 19.08.2022) sono stati determinati i soggetti beneficiari, l’ammontare nonché le modalità di erogazione del contributo. Possono, così, accedere al beneficio le imprese che esercitano come attività prevalente uno dei seguenti codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) e che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva. Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia.
Con il provvedimento 423342/E del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le modalità di trasmissione dell’istanza. Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Per la compilazione è possibile anche utilizzare software di mercato, che rispettino le specifiche tecniche, inviando la domanda tramite i canali telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia. Successivamente al termine di presentazione delle istanze, viene effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l’istanza, con la seguente modalità:
- il 70% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari;
- in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
- in aggiunta, il 10% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.
Il contributo è riconosciuto ai sensi e nel rispetto del regolamento n. 1407/2013/UE della Commissione europea del 18.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni (cd. regime “de minimis”) nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.
L’istanza deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti previsti nonché una dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” ricevuti nel rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regolamento n. 1407/2013/UE. Il contributo (al netto dell’eventuale importo da restituire) è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza.
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