Contributo a ristoranti, bar, piscine e catering, istanze entro il 6 dicembre
Pubblicato il 01 dicembre 2022
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C’è tempo fino al prossimo 6 dicembre 2022 per presentare l’istanza di accesso al contributo a fondo perduto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. L’articolo 1-ter, comma 2-bis del D.L. n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), infatti, al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19, ha stanziato 40 milioni euro per l'anno 2022. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30.12.2021 (come modificato dal D.M. 19.08.2022) sono stati determinati i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione. Con il provvedimento 423342/E/2022, l’Agenzia ha approvato il modello e le modalità di trasmissione dell’istanza.
Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007: 56.10 (ristoranti), 56.30 (bar), 93.11.2 (gestione di piscine), 56.21 (catering per eventi), 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie) e hanno subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.
Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia. Il modello per richiedere il contributo dovrà essere trasmesso utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’istanza, inoltre, deve contenere l’indicazione del possesso dei requisiti previsti nonché una dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto l’indicazione dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” ricevuti nel rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regolamento n. 1407/2013/UE.
Nella disamina che segue si fornisce un quadro di sintesi delle principali indicazioni di accesso al contributo.
Soggetti interessati
Beneficiari del contributo sono le imprese operanti in settori particolarmente danneggiati dall’emergenza da Covid-19 che esercitano come attività prevalente (così come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate), una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
- 56.10 (ristoranti),
- 56.30 (bar),
- 93.11.2 (gestione di piscine),
- 56.21 (catering per eventi),
- 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie),
e che, nell'anno 2021, hanno subito una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.
Al fine di determinare correttamente i ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021 (o 2018-2019 e 2020-2021, per gli esercizi non coincidenti con l’anno solare), necessari per la verifica della riduzione di almeno il 40%, si deve far riferimento ai campi delle dichiarazioni dei redditi riepilogati nella seguente tabella.
MODELLO DICHIARATIVO |
RICAVI/COMPENSI |
REGIME |
CAMPO |
REDDITO PERSONE FISICHE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 2 |
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Compensi |
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RE2, COL. 2 |
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Ricavi/compensi |
L.190/2014 |
Da LM22 a LM27, COL.3 |
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Ricavi/compensi |
D.L. 98/2011 |
LM2 |
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REDDITO SOCIETA’ PERSONE |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS116 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL 5 |
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Compensi |
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RE2 |
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REDDITO SOCIETA’ CAPITALI |
Ricavi |
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RS107, COL. 2 |
REDDITO ENTI NON COMMERCIALI |
Ricavi |
Contabilità ordinaria |
RS111 |
Contabilità semplificata |
RG2, COL. 7 |
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Regime forfettario art.145 Tuir |
RG4, COL. 2 |
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Contabilità pubblica |
RC1 |
||
Compensi |
|
RE2 |
ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto richiedente svolga più attività, si considera l’ammontare complessivo dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività. In ogni caso, l’ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.
Ulteriori “requisiti” che i richiedenti devono possedere alla data di presentazione dell’istanza sono:
- avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
- risultare regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese tenuto presso la CCIAA;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere imprese già in difficoltà al 31.12.2019 (come da definizione dell’art. 2, punto 18, del Reg. GBER), ad eccezione delle microimprese e piccole imprese purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
In base all’articolo 7-ter, comma 2 del DM 30.12.2021, inoltre, il contributo non spetta:
- ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, lett. d), del DLgs.231/2001);
- ai soggetti che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque ostative.
Aspetti operativi
Con il provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, le specifiche tecniche ed ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni. In particolare, le imprese in possesso dei requisiti previsti sono tenute a presentare apposita istanza - nella finestra temporale cha va dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 (nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza con dati corretti, che sostituisce integralmente l’istanza precedente) - utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”. In alternativa, il richiedente può conferire una specifica delega all’intermediario per la sola trasmissione telematica dell’istanza; in tal caso, l’intermediario inserisce anche la sua dichiarazione sostitutiva con la quale attesta di aver ricevuto la delega all’invio della stessa istanza.
Informazioni contenute nell’istanza |
|
L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 – in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti (RNA) è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. Del predetto ammontare deve essere indicata “separatamente” la quota di aiuti imputabili all’eventuale attività di trasporto merci su strada per conto terzi.
ATTENZIONE: L’istanza contiene il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato.
E’ possibile, inoltre, presentare - entro il 6 dicembre 2022 - una “rinuncia” all’istanza trasmessa (utilizzando lo stesso modello e barrando la casella relativa alla rinuncia) da intendersi quale rinuncia totale al contributo. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha inoltrato, per conto del richiedente, una domanda per il contributo inserendo in tale precedente istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega per l’invio.
Sul piano operativo, una volta presentata l’istanza si ottiene una “prima ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo “scarto” a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In aggiunta, qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, l’Agenzia trasmette al richiedente che lo ha delegato una “comunicazione” contenente l’informazione che è stata trasmessa la stessa o una rinuncia ad una precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante PEC all’indirizzo presente nell’Indice INI-PEC. Successivamente all’accoglimento dell’istanza, l’informazione è messa a disposizione nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Con la comunicazione dell’avvenuto riconoscimento del contributo attraverso il mandato di pagamento ovvero lo scarto dell’istanza (indicandone i motivi), viene messa a disposizione anche una “seconda ricevuta”, contenente l’esito della richiesta sempre nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.
Quantificazione del contributo
L’Agenzia delle Entrate – una volta effettuate le consuete verifiche - procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite (40 milioni di euro per l'anno 2022) assegnando:
- il 70% delle risorse, in egual misura, tra tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza;
- in aggiunta, il 20% delle risorse, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
- in aggiunta, il restante 10% delle risorse, in egual misura, tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1 milione di euro.
L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui sopra e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, calcolato in base all’ammontare di aiuti in regime “de minimis” indicato dal soggetto nell'istanza.
Erogazione del contributo
Il contributo (al netto dell’eventuale importo da restituire) è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. L’Agenzia comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo “scarto” dell’istanza e i motivi che lo hanno determinato. Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell’istanza. Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.
Qualora l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro, dovrà essere trasmessa alle Entrate (anche mediante l’intermediario) l’autocertificazione di regolarità antimafia oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della L. 190/2012. L’autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicata sul sito web delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato tramite PEC all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.
Attività di controllo
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati. Qualora dai controlli emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante irrogando le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del D.lgs. 471/1997 (dal 100% al 200%) e gli interessi dovuti (ai sensi dell’articolo 20 del DPR 602/1973). In caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del codice penale. Inoltre, si fa presente che i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dalle Entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del DLgs.159 del 2011.
Restituzione del contributo
Il soggetto che ha percepito un contributo (in tutto o in parte) “non spettante” - anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia - può sanare l’indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi nonché versando le sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’art.13 del DLgs.472/1997. I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con gli specifici codici tributo e le indicazioni forniti con apposita risoluzione.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il soggetto richiedente il contributo (o il suo rappresentante legale) è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto l’ottenimento di aiuti del regime “de minimis” nel rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regolamento n.1407/2013/UE. Si ricorda che a seconda dell’attività esercitata, il regime “de minimis” prevede un diverso massimale di aiuti. In particolare, per il settore del trasporto di merci su strada per conto terzi è previsto un massimale pari a 100.000 euro, mentre per i settori diversi è previsto un massimale pari a 200.000 euro.
Così, nel caso in cui il dichiarante svolga più attività, tra le quali il trasporto di merci su strada per conto terzi, deve disporre di un sistema adeguato di “separazione” delle attività o distinzione dei costi tale da garantire che gli aiuti ottenuti relativamente al settore del trasporto di merci non superino il massimale di 100.000 euro e che gli aiuti ottenuti complessivamente non superino il massimale di 200.000 euro.
ATTENZIONE: Qualora il dichiarante operi anche nel settore del “trasporto merci su strada per conto terzi” e disponga di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi, “dichiara” tale circostanza barrando l’apposita casella della sezione “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” del modello.
In quanto aiuto “automatico” fiscale, il contributo maggiorazione bar/ristoranti si intende concesso ed è registrato nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale deve essere indicata la fruizione. Nel caso di imprese aventi periodo di imposta “solare”, il contributo è indicato nella dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno di imposta 2022 e, pertanto, l’anno di registrazione e di concessione è il 2024.
Ai fini della verifica del “massimale” di aiuti triennale previsto dal regime “de minimis”, è necessario determinare l’ammontare complessivo di aiuti concessi al dichiarante e agli altri soggetti facenti parte della medesima impresa unica nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Nel caso di periodo di imposta solare, occorre fare riferimento agli aiuti concessi nel triennio 2022-2024.
Pertanto, per la compilazione del campo relativo all’ammontare complessivo degli aiuti in regime “de minimis” e l’ammontare dei medesimi aiuti imputabile all’attività di trasporto merci su strada per conto terzi, il dichiarante deve tenere conto degli aiuti la cui registrazione nel RNA è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale, e più precisamente:
- aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, concessi al beneficiario e registrati nel RNA da parte del soggetto concedente nell’esercizio finanziario in corso (2022), fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti automatici), fruiti dal soggetto beneficiario nell’esercizio finanziario in corso e in quello precedente (2022 e 2021), fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, la cui registrazione nel RNA avviene nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati fruiti (rispettivamente 2023 e 2022);
- aiuti automatici fiscali dichiarati o da dichiarare nelle dichiarazioni fiscali presentate o da presentare nell’esercizio finanziario in corso, nel precedente e nel successivo (2023, 2022 e 2021) e la cui registrazione nel RNA da parte dell’Agenzia delle entrate avviene nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle predette dichiarazioni fiscali (2024, 2023 e 2022).
ATTENZIONE: Poiché gli aiuti del regime “de minimis” sono cumulabili con gli aiuti di Stato relativi al Temporary Framework (ossia gli aiuti a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19), questi ultimi non devono essere considerati ai fini della compilazione della presente dichiarazione sostitutiva.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’impresa “unica”, come definita dalla nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, si fa riferimento ai codici fiscali già indicati nel quadro A dell’istanza presentata dal dichiarante per l’ottenimento del contributo. Nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia posto in essere operazioni di fusione con altri soggetti e/o acquisizione di intera azienda, ai fini della verifica del non superamento del massimale di aiuti del regime “de minimis” devono essere attribuiti al soggetto avente causa gli aiuti accordati a tutte le imprese coinvolte in tali operazioni. Analoga riattribuzione degli aiuti deve essere operata nel caso in cui il dichiarante origini da operazione di scissione e nel caso di operazioni di cessione o acquisizione di rami d’azienda, in base al principio secondo il quale gli aiuti ottenuti relativamente ad una determinata attività devono essere attribuiti al soggetto che la esercita al momento di presentazione della dichiarazione.
ATTENZIONE: Qualora il soggetto dichiarante verifichi di aver “superato” il massimale triennale con gli aiuti già ottenuti, il contributo maggiorazione bar/ristoranti non può essere erogato.
Struttura del modello
Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di compilazione dell’istanza.
Soggetto richiedente |
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Se il richiedente è un “erede” che ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA/9), oltre al suo codice fiscale occorre barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius” e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Se il richiedente è un soggetto che ha posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” e indicare, nel campo “Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata”, la partita IVA del soggetto confluito. |
Rappresentante firmatario |
Nel riquadro va indicato: • se il richiedente è un soggetto “diverso” da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (es. rappresentante legale società), inserendo il codice “1” nella casella “Codice carica”; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore o interdetto, inserendo il codice “2” nella casella “Codice carica”. |
Requisiti |
Nel riquadro occorre barrare i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto. |
Iban |
Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Occorre porre la massima attenzione nel riportare l’IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell’IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. |
Rinuncia al contributo |
Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare al contributo richiesto può presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello dell’istanza nel quale deve “barrare” la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato). La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo spettante e deve essere trasmessa entro il termine per la presentazione dell’istanza (6 dicembre 2022). |
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante legale è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto l’ottenimento di aiuti del regime “de minimis” rispetto al massimale di aiuti triennale previsto dal reg. n.1407/2013/UE. |
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