Avvocato specialista. Le linee guida sui corsi di formazione

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Avvocato specialista. Le linee guida sui corsi di formazione

Via libera del ministero della Giustizia alle Linee guida per la formazione specialistica degli avvocati.

Si tratta delle regole del percorso formativo utile ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista, messe a punto dalla commissione permanente istituita presso il ministero di Via Arenula.

Il predetto percorso formativo, quale fondamento dell’acquisizione del titolo, consiste nella frequenza degli appositi corsi di specializzazione, organizzati dalle Università in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell’Ordine e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

Durata, struttura e programmi dei corsi

In primo luogo, il compendio richiama il Regolamento sulle specializzazioni forensi, rammentando che il singolo corso di specializzazione deve avere una durata almeno biennale e non inferiore a 200 ore complessive; è prevista, inoltre, la frequenza obbligatoria, dovendosi assicurare la misura minima dell'80 % della durata del corso.

Le lezioni devono svolgersi, per un tempo non inferiore a 100 ore, nella modalità della didattica frontale mentre per le ore rimanenti, sarà possibile utilizzare anche modalità diverse, come didattica telematica a distanza, laboratori, modalità mista.

Tra le indicazioni sui programmi, viene precisato che il corso relativo ai settori diritto civile, penale e amministrativo deve prevedere:

  • una parte generale, relativa sia al diritto sostanziale che processuale, di durata non inferiore a un anno;
  • una parte speciale, di durata non inferiore a un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi del settore.

Il corso relativo agli altri settori di specializzazione (diritto del lavoro, tributario, internazionale, diritto dell’Unione europea, dei trasporti e della navigazione, della concorrenza, dell’informazione, dell’informatica e della protezione dei dati personali, della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutela dei diritti umani e protezione internazionale, diritto dello sport) deve prevedere:

  • una parte generale di durata non inferiore a un anno;
  • una parte speciale anch’essa non inferiore a un anno, destinata all’approfondimento di temi comunque afferenti allo specifico settore di specializzazione.

Tutti i programmi, in ogni caso, dovranno trattare le seguenti materie:

  • diritto processuale;
  • deontologia e ordinamento professionale;
  • logica e ragionamento giuridico;
  • interpretazione (es. legge, negozio, sentenza);
  • ricerca legale;
  • scrittura giuridica (tecniche di redazione di atti e pareri);
  • linguaggio giuridico;
  • tecniche di argomentazione e discussione (ars oratoria).

Tipologie di corsi specializzanti: indirizzi e settori

I possibili corsi biennali specializzanti sono 36: vale a dire, i singoli indirizzi dei tre macro-settori (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo), oltre ai settori non suddivisi in indirizzi (quali diritto del lavoro, tributario, famiglia etc.).

Tra le ulteriori indicazioni circa indirizzi e settori viene precisato che:

  • l’avvocato può essere specialista sino a due settori;
  • riguardo ai macro-settori, l’avvocato potrà ottenere, per ogni singolo settore, un numero massimo di specializzazioni in tre distinti indirizzi;
  • i tre macro-settori possono concorrere tra loro solo mediante gli indirizzi, vale a dire, ad esempio, che si può ottenere una specializzazione in almeno un indirizzo del diritto civile e una in almeno un indirizzo del diritto penale (esemplificativamente: diritto commerciale e societario per il diritto civile e diritto penale dell’economia e dell’impresa per il diritto penale);
  • é possibile opzionare anche due diverse materie, di cui una all’interno di un macro-settore e l’altra afferente uno dei settori ordinari.

Prova d'esame intermedia e finale

Da segnalare che al termine del primo anno di corso è previsto che venga organizzata almeno una prova intermedia, sia scritta che orale.

Parimenti, al termine del secondo anno di corso, è prevista una prova finale, anch'essa scritta e orale, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.

Secondo quanto si apprende, il mancato positivo superamento della prova intermedia non impedisce la prosecuzione della partecipazione al corso mentre, al contrario, il mancato positivo superamento della prova finale preclude il conferimento del titolo da parte del CNF.

Per l’avvocato che non abbia superato la prova finale, in ogni caso, viene fatta salva la possibilità di iscriversi nuovamente allo stesso o ad altro corso di specializzazione.

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