Avviso di liquidazione senza la sentenza in registrazione: illegittimo
Pubblicato il 24 febbraio 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Pronuncia della Corte di cassazione con riferimento ad un avviso di liquidazione emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile recante scioglimento di comunione ereditaria, con attribuzione al contribuente di bene immobile dietro versamento di conguaglio.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema corte, il contribuente si era opposto alla decisione di merito, confermativa del menzionato avviso di liquidazione.
Egli aveva lamentato, tra gli altri motivi, che nell'atto impugnato, dove erano indicati gli estremi della sentenza pronunciata nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, non erano state esplicitate le ragioni della pretesa impositiva e i relativi criteri.
Secondo la difesa del ricorrente, si trattava di un difetto di motivazione che non avrebbe potuto ritenersi suscettibile di integrazione nemmeno in ragione della tardiva produzione della sentenza registrata.
Registrazione atti giudiziari: avviso illegittimo se la sentenza non è allegata
Con ordinanza n. 4736 del 23 febbraio 2021, la Suprema corte ha giudicato fondato questo rilievo, richiamando il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla liquidazione dell'imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari: “l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione”.
In tali ipotesi, l'obbligo di allegazione mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare.
Sentenza prodotta in corso di causa: irrilevante
Non possono rilevare – si legge ancora nella decisione - ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate dall'Ufficio in corso di causa: il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito strutturale di legittimità dell'atto, così che esso non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale.
Nel caso esaminato, l'avviso di liquidazione recava l'indicazione degli estremi della decisione giurisprudenziale e, in difetto di allegazione della stessa sentenza in registrazione, non ne esplicitava il contenuto decisorio né recava una qualche indicazione in ordine alla base imponibile e alle aliquote applicate.
L'atto impugnato, ossia, difettava anche dell'indicazione dei criteri tariffari di applicazione dell'imposta di registro.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: