Registro: avviso illegittimo se non allega la sentenza
Pubblicato il 08 dicembre 2017
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La Cassazione, con l’ordinanza 29402 del 7 dicembre 2017, interviene a chiarire che non basta al Fisco la sola indicazione nell'avviso di liquidazione dell’imposta di registro degli estremi (numero e data) della sentenza avversa al contribuente. Va allegata.
Evitare la perdita di tempo utile per l’impugnazione
Cercare il documento è una perdita di tempo per l'interessato, che deve rientrare nei termini di scadenza - 60 giorni - fissati dalla legge per l’impugnazione.
È illegittimo, dunque, l’avviso dell'Agenzia delle entrate che, in tema di imposta di Registro, non allega la sentenza cui fa riferimento (violazione del diritto di difesa).
Difetto di motivazione: la Suprema corte spiega che l’articolo 7 dello Statuto del contribuente – legge 212 del 2000 - prevede l’obbligo di allegazione dei documenti non conosciuti dall'accertato, per garantirgli il pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine di impugnazione a sua disposizione.
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