Autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS: da quando viene pagata la pensione

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Autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS: da quando viene pagata la pensione

Di regola la pensione anticipata viene liquidata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a patto che siano perfezionati i relativi requisiti di legge.

L'INPS però ricorda che il requisito contributivo può essere perfezionato anche dopo la domanda di pensione e nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario. In tale caso, da quando decorre la pensione?

È su questo quesito che si sofferma l'Istituto con la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, emessa previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Più nel dettaglio, la circolare fornisce indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in caso di regolarizzazione posteriore alla domanda di pensione, relativamente a periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

I chiarimenti riguardano la pensione anticipata, la pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.

NOTA BENE: Si ricorda che le Gestioni speciali INPS dei lavoratori autonomi sono quelle previste per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, mezzadri e coloni.

Pensione anticipata

Come già detto in premessa, la norma generale vuole che la pensione anticipata decorra dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a patto che tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione risultino perfezionati a tale data (articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

In tal senso si è espressa, con orientamento consolidato, anche la Corte di Cassazione (sentenza n. 14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014).

Va da sè che qualora alla data di presentazione della domanda non sussistano nè il requisito assicurativo nè il requisito contributivo la domanda viene rigettata.

L'INPS però ricorda che l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, ha previsto la possibilità che, qualora i requisiti per il diritto a pensione siano posseduti prima della definizione della domanda o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione decorra dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene perfezionato il diritto.

L'operatività della disposizione, inizialmente limitata alla pensione di vecchiaia e per invalidità, è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.

A seguito della dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale (sentenza n. 355 del 14 giugno 1989), lo stesso Istituto ha emanato la circolare n. 171 del 1° agosto 1989, con cui ha chiarito che per la pensione di vecchiaia, anticipata, per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità è possibile perfezionare il requisito contributivo anche con versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda, ma relativamente a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

La decorrenza della pensione anticipata è collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, laddove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge compresa, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.

La procedura seguita dall'INPS è la seguente:

1) riscontrata l'assenza del requisito contributivo, l'Istituto respinge la domanda di pensione;

2) l'interessato provvede a regolarizzare la posizione contributiva e presenta una nuova domanda di liquidazione della pensione che, se accolta, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta regolarizzazione.

ATTENZIONE: L’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito della regolarizzazione.

Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità

Anche per la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità vale il principio per cui il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

L’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità decorreranno in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano le atre condizioni di legge (requisito sanitario e condizioni di erogabilità per la pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984).

Pensione di vecchiaia

L'INPS infine ricorda che la pensione di vecchiaia (articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155) decorre sempre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche in caso di regolarizzazione di contributi costitutivi del diritto a pensione effettuata successivamente alla presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva.

L’interessato può chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

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