Inps, immutati i requisiti di accesso alla pensione
Pubblicato il 21 febbraio 2022
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L’Inps, con la circolare 18 febbraio 2022, n. 28, comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso al pensionamento non subiscono alcun incremento, rimanendo fermo l’adeguamento della speranza di vita al 1° gennaio 2021.
Pensione di vecchiaia – Requisito anagrafico
Per gli iscritti all’assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ovvero alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico utile al pensionamento è di 67 anni per il biennio 2023-2024. Dal 1° gennaio 2025 il requisito anagrafico verrà adeguato alla speranza di vita.
I soggetti che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose, ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, art. 1, commi da 147 a 153, ovvero che siano stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, l’accesso al pensionamento è consentito al raggiungimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Diversamente i soggetti per i quali il primo accredito contributivo è imputabile alla data del 1° gennaio 1996 e che abbiano un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, il requisito anagrafico previsto si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni di età.
Pensione anticipata – Requisito contributivo
Il diritto alla pensione anticipata può essere esercitato al raggiungimento dei 42 anni e dieci mesi, per gli uomini, e 41 anni e dieci mesi, per le donne, sino al 2026, fermo restando il perfezionamento dello stesso trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Il requisito contributivo per i soggetti con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.
Con riferimento ai lavoratori c.d. “precoci” il diritto alla pensione, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, matura con 41 anni di contribuzione.
Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
Per il biennio 2023-2024, il diritto al pensionamento con il sistema delle quote può essere conseguito dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un’età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98; dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps con un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il conseguimento di quota 99.
Pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico
Per il biennio 2023-2024, l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori dello spettacolo iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico è stabilito in maniera differente in base alle categorie di riferimento.
Nello specifico le categorie di lavoratori interessati sono quelli inquadrati nei seguenti gruppi:
- ballo;
- cantanti – artisti lirici – orchestrali;
- attori – conduttori – direttori d’orchestra – figurazione e moda;
- sportivi professionisti.
Il requisito anagrafico è uguale per entrambi i sessi ed è pari rispettivamente a:
- 47 anni;
- 62 anni;
- 65 anni;
- 54 anni.
Per le restanti categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) il requisito anagrafico è conseguito al raggiungimento dell’età di 67 anni.
Pensione in totalizzazione
Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, ex Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, spetta al raggiungimento dell’età di 66 anni.
Per la pensione di anzianità è richiesto il requisito contributivo di 41 anni.
I suddetti requisiti valgono per il biennio 2023-2024.
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