Assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza, via libera all’esonero contributivo

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Assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza, via libera all’esonero contributivo

Rese note dall’Inps le istruzioni relative all’agevolazione introdotta a fine 2022 per le assunzioni a tempo indeterminato, e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di beneficiari del reddito di cittadinanza.

Vediamo di seguito quanto contenuto nella circolare n. 75 del 28 giugno 2024.

Esonero contributivo: misura e ambito di applicazione

La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2023) riconosce l’esonero in favore di tutti i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, non si estende all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

NOTA BENE: L’esonero si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione

Rapporti di lavoro esclusi

Considerata la ratio sottesa all’agevolazione, vale a dire la volontà di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esonero:

  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
  • i rapporti di lavoro intermittente;
  • l’ instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale;
  • i rapporti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro domestico.

Contributi esclusi

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • premi e i contributi Inail;
  • contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
  • privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
  • contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
  • contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • contributo dello 0,30% previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
  • contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Come funziona l’esonero

L’incentivo si applica, come accennato, alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Durata

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione, l’esonero spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 12 mesi.

NOTA BENE: il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni

Il diritto all’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

In particolare:

  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • non ha diritto all’esonero contributivo il datore di lavoro che, acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle proprie dipendenze;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità

Aiuti di Stato

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31 ottobre 2023, ha autorizzato la concessione dell’esonero in trattazione fino al 31 dicembre 2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5 aprile 2024, l’applicabilità della misura è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero in trattazione è strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Se, invece, l’utilizzo dell’agevolazione non esaurisca l’intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

NOTA BENE: Per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora “dovuta”, e più specificamente alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Ne deriva che, laddove si intenda cumulare la misura con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

Come compilare il flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio dal periodo di competenza luglio 2024, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice, (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens sono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

NOTA BENE: la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell’esonero previsto devono compilare, a partire dalla denuncia del mese di luglio 2024, la sezione

<ListaPosPA> dell’Uniemens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> pensionistico con la retribuzione lorda imponibile e l’elemento <Contributo> con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell’esonero, l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di

seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “61”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • nell’elemento <Importo> deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.

I datori di lavoro agricoli devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati

occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

  • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
  • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

Sintesi

Normativa di riferimento

Articolo 1, Comma 294 della Legge di Bilancio 2023

Periodo di riferimento

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Datori di lavoro beneficiari

Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, esclusa la pubblica amministrazione

Tipi di contratti Incentivati

Nuove assunzioni a tempo indeterminato

Trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

Misura dell'Incentivo

Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro annui, riparametrato mensilmente

Contribuzioni escluse

Contributi INAIL

Contributo al Fondo per il TFR

Contributi ai Fondi di solidarietà

Condizioni

Regolarità contributiva (DURC)

Rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro

Rispetto degli accordi collettivi nazionali e regionali

Compatibilità con Aiuti di Stato

Autorizzazione della Commissione Europea necessaria, con un limite di importo di 2,25 milioni di euro per impresa

Cumulabilità con altri incentivi

Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, salvo eventuali contribuzioni residuali

FAQ

1. Che cos'è l'esonero contributivo previsto dalla Circolare n. 75 del 28 giugno 2024?

L'esonero contributivo è una misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (Articolo 1, Comma 294) che esonera i datori di lavoro privati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza.

2. Qual è il periodo di applicazione dell'esonero?

L'esonero è applicabile alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3. Chi può beneficiare dell'esonero contributivo?

Tutti i datori di lavoro privati possono beneficiare dell'esonero, indipendentemente dalla loro natura imprenditoriale, inclusi quelli del settore agricolo. Sono esclusi i datori di lavoro della pubblica amministrazione.

4. Quali tipi di contratti sono incentivati dall'esonero?

L'esonero si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

5. Qual è la misura dell'esonero contributivo?

L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con un limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato mensilmente.

6. Quali sono le contribuzioni escluse dall'esonero?

L'esonero non si applica ai contributi dovuti all'INAIL, al Fondo per il TFR, e ad alcuni altri fondi specificati nella circolare, come i Fondi di solidarietà.

7. Quali condizioni devono essere rispettate per beneficiare dell'esonero?

Il datore di lavoro deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Regolarità degli obblighi contributivi (DURC)
  • Rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali

8. L'esonero contributivo è cumulabile con altri incentivi?

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive. Tuttavia, può essere cumulato con altre agevolazioni nei limiti della complessiva contribuzione dovuta.

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