Assoluzione penale rilevante nel processo tributario: applicazione retroattiva
Pubblicato il 03 dicembre 2024
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La nuova norma che riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale di assoluzione irrevocabile si applica retroattivamente anche nei casi in cui la sentenza penale sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della norma.
Questo, a condizione che sia ancora pendente il ricorso in cassazione contro la condanna tributaria d'appello relativa agli stessi fatti, per i quali il contribuente è stato assolto in sede penale con sentenza irrevocabile.
Assoluzione penale irrevocabile rilevante anche nei giudizi tributari pendenti
Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con sentenza n. 30814 del 2 dicembre 2024, pronunciata in riferimento alla modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 87 del 2024 all'articolo 21-bis del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di cassazione".
Secondo gli Ermellini, ossia, anche se la sentenza penale di assoluzione è diventata irrevocabile prima dell'introduzione di tale modifica, essa può essere applicata retroattivamente a casi in cui, al momento della sua entrata in vigore, sia ancora in corso il giudizio di cassazione contro una sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente per gli stessi fatti penalmente rilevanti per i quali è stato assolto in sede penale con sentenza irrevocabile.
La condanna tributaria viene quindi ritenuta incompatibile con l'assoluzione penale irrevocabile.
Il caso esaminato
La Suprema corte, in particolare, ha accolto il ricorso di un contribuente che si era opposto a due avvisi di accertamento a fini Irpef, Irap e Iva con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ripreso a imposizione i costi di alcune operazioni di bonifica ambientale e telefonica, ritenute oggettivamente inesistenti. Le operazioni, nel dettaglio, erano intercorse con una Srl che era risultata, all'esito degli accertamenti della Guardia di finanza, una mera cartiera.
Il contribuente si era rivolto alla Cassazione dopo che le Commissioni tributarie, di primo e secondo grado, avevano rigettato le sue istanze.
Tra i motivi di impugnazione, il ricorrente aveva denunciato un'omessa pronuncia in tema di rapporti tra processo tributario e processo penale, la violazione delle norme in tema di prova presuntiva, l'inesistente o errato apprezzamento degli indizi e degli elementi probatori offerti.
Tutti tali elementi erano stati invece valorizzati nella sentenza penale di assoluzione pronunciata in favore del contribuente dal Tribunale, in data di poco successiva alla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
La sentenza penale di assoluzione, con la formula "il fatto non sussiste", era stata depositata in atti dal ricorrente, con attestazione di irrevocabilità.
Il giudice penale, sulla base delle deposizioni testimoniali, aveva ritenuto che le prestazioni di bonifica ambientale e telefonica presso lo studio del contribuente fossero state effettivamente realizzate, con esclusione, quindi, dell'ipotesi accusatoria di inesistenza delle operazioni.
La Corte di Cassazione si pronuncia sulla retroattività della norma
I motivi sono stati giudicati fondati dalla Corte di cassazione.
Nella propria disamina, i giudici di Cassazione hanno ricordato come l'assetto normativo in tema di rapporti tra processo tributario e processo penale sia stato innovato dall'art. 21-bis del Decreto legislativo n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo n. 87/2024 e in vigore dal 29 giugno 2024.
Tale articolo, espressamente, dispone:
"1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati".
Giudicato assolutorio penale: efficacia vincolante nel processo tributario
Ebbene, per la Cassazione, la disposizione in esame impone di riconoscere efficacia vincolante nel processo tributario al giudicato penale assolutorio formatosi a seguito di giudizio dibattimentale purché tale giudicato abbia ad oggetto gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario e purché l'assoluzione sia avvenuta in base a una delle due formule piene "perché il fatto non sussiste" o "perché l’imputato non l’ha commesso".
La ratio della riforma - ha spiegato la Corte - è quella di rafforzare l'integrazione dei sistemi sanzionatori nella prospettiva del rispetto del principio del ne bis in idem.
E' stato quindi ricordato, in tale contesto, quanto già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in materia: l'indicato ius superveniens si applica anche ai casi - come quello per cui è causa - in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 87/2024, purché, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale.
Le disposizioni in esame hanno infatti avere carattere processuale, incidendo sulla efficacia esterna nel processo tributario del giudicato penale e sulle modalità di produzione nel giudizio di cassazione.
Principio di diritto
La Cassazione ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui:
Nel caso esaminato, il contribuente era stato assolto in sede penale, in esito a giudizio dibattimentale, perché "il fatto non sussiste", con sentenza del tribunale munita di attestazione di irrevocabilità, ritualmente e tempestivamente allegata agli atti del giudizio di cassazione.
Non vi era dubbio, inoltre, che i fatti posti alla base degli avvisi di accertamento impugnati erano gli stessi fatti oggetto di imputazione penale dalla quale il contribuente era stato definitivamente assolto, avendo il giudice penale espressamente escluso l'inesistenza delle operazioni passive contestate al ricorrente e ritenendo che le stesse fossero state effettivamente poste in essere.
Di conseguenza, spiegando la sentenza penale di assoluzione efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio tributario con riferimento all'esistenza dei medesimi fatti posti alla base delle pretese fiscali, doveva ritenersi, anche con riferimento al giudizio tributario, che tali fatti non sussistessero.
La sentenza impugnata, in definitiva, è stata cassata senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto e la causa è stata decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva, relativi a operazioni considerate inesistenti dall’Agenzia delle Entrate. La condanna tributaria si basava su fatti già oggetto di assoluzione penale. |
Questione dibattuta | Se la nuova norma che riconosce efficacia di giudicato alle sentenze penali di assoluzione irrevocabile (art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024) si applica retroattivamente, anche nei casi in cui la sentenza penale è stata emessa prima della modifica normativa. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha stabilito che l’articolo 21-bis, riconoscendo efficacia di giudicato alle sentenze penali di assoluzione irrevocabile, si applica retroattivamente anche nei casi in cui la sentenza è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della norma, purché alla data di entrata in vigore il ricorso in Cassazione sia ancora pendente. La condanna tributaria è stata dichiarata incompatibile con l’assoluzione penale irrevocabile. |
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