Assirevi: indicazioni operative per revisione bilanci degli ETS

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Assirevi: indicazioni operative per revisione bilanci degli ETS

Il Documento di Ricerca n. 244R di Assirevi, aggiornato a marzo 2025, fornisce indicazioni operative per la revisione legale dei bilanci degli Enti del Terzo Settore (ETS), in base all’art. 31 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).

Nel Documento vengono delineate le modalità di svolgimento della revisione dei bilanci degli ETS, nonché le modalità con cui deve essere conferito l’incarico.

Il documento:

  • tiene conto delle modifiche normative introdotte dalla Legge 104/2024 e recepite nel Documento stesso;

  • definisce i criteri e le modalità per il conferimento dell’incarico di revisione, in presenza dei presupposti previsti dalla normativa;

  • guida i revisori nell’applicazione corretta delle regole contabili e nella gestione dell’incarico nel contesto specifico degli ETS.

Struttura del bilancio degli ETS

Gli Enti del Terzo Settore sono tenuti a predisporre un bilancio di esercizio composto da:

  • Stato patrimoniale,

  • Rendiconto gestionale, che riporta in dettaglio entrate e uscite,

  • Relazione di missione, che descrive le voci di bilancio, l’andamento economico e operativo dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

La redazione del bilancio deve seguire gli schemi approvati con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020, che ha introdotto i modelli ufficiali per la compilazione del bilancio degli ETS.

Nel febbraio 2022, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il principio contabile OIC 35, dedicato espressamente agli ETS, con l’obiettivo di fornire linee guida sui criteri da seguire per:

  • la presentazione di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, con attenzione alla loro struttura e contenuto;

  • la corretta rilevazione e valutazione di specifiche operazioni tipiche del Terzo Settore.

Obbligo di nomina del revisore legale

L’articolo 31 del Codice del Terzo Settore, aggiornato dall’art. 4 della Legge 104/2024, stabilisce l’obbligo per associazioni (riconosciute o non riconosciute) e fondazioni del Terzo Settore di nominare un revisore legale dei conti, qualora per due esercizi consecutivi vengano superati almeno due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo patrimoniale superiore a 1.500.000 euro;
  • ricavi, proventi o entrate complessive superiori a 3 milioni di euro;
  • numero medio annuo di dipendenti pari o superiore a 20 unità.

L’incarico può essere conferito anche all’organo di controllo interno, previsto dall’articolo 30 CTS.

Il decreto ministeriale del 5 marzo 2020 precisa inoltre che il revisore legale incaricato deve redigere una relazione specifica, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 39/2010, contenente il giudizio sul bilancio che comprende lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la parte della relazione di missione riferita alla spiegazione delle voci di bilancio.

Conferimento dell’incarico di revisione del bilancio

Gli enti soggetti all’art. 31 CTS devono procedere alla nomina del revisore legale a partire dai bilanci relativi all’esercizio 2021.

In un quadro più ampio, per quanto riguarda le modalità di attribuzione dell’incarico di revisione, anche se il CTS non contiene disposizioni esplicite né richiami diretti alla normativa prevista per le società di capitali, la dottrina ha chiarito che è opportuno fare riferimento alle regole valide per gli enti societari.

Pertanto, Assirevi ritiene applicabile l’articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, che prevede che, salvo i casi di nomina in sede di costituzione dell’ente, l’assemblea nomini il revisore su proposta motivata dell’organo di controllo.

L’assemblea stabilisce anche:

  • il compenso per l’intera durata dell’incarico,

  • gli eventuali criteri di aggiornamento del compenso nel tempo.

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