ETS, obbligo di nomina dell'organo di controllo. Chiarimenti

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ETS, obbligo di nomina dell'organo di controllo. Chiarimenti

Enti del Terzo settore: l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale sorge per i neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione.

Rimane fermo che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, posto che solo con questa e il superamento dei limiti dimensionali sorge l’obbligo.

Si tratta dei chiarimenti resi dal ministero del Lavoro con la nota n. 11432 del 22 dicembre 2023 in base a quesiti presentati dopo aver esaminato i bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi (art. 30 e 31 del CTS), a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale.

I limiti dimensionali sono per l’organo di controllo:

  • attivo dello stato patrimoniale oltre i 110mila euro;
  • ricavi, proventi o entrate superiori a 220mila euro o più di 5 lavoratori dipendenti occupati durante l’esercizio.

Per la nomina del revisore legale sono:

  • attivo dello stato patrimoniale oltre 1.100.000 euro;
  • ricavi o entrate superiori a 2.200.000 euro o più di 12 dipendenti occupati in media nell’esercizio.

In presenza di tali situazioni, l’ente deve dotarsi di un organo di controllo/di un revisore legale dopo due anni in cui i parametri di riferimento sono stati superati, anche se i valori del terzo anno si presentano al di sotto delle soglie di legge.

ETS, mancata nomina organi di controllo. Conseguenze

Gli Uffici del RUNTS – a seguito dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci – devono richiedere agli enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.

La nota del ministero del lavoro specifica che, sebbene tardiva, la nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS.

Va detto che, invece, la mancata nomina senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, potrà portare ad un provvedimento di cancellazione dal registro.

In ultimo la nota del ministero del lavoro 11432/2023 afferma che verso i neo-iscritti e non in possesso in precedenza qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione.

Tuttavia, è consentito costituire volontariamente l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione.
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