Assicurazioni, comunicazione liquidazioni sinistri: modalità
Pubblicato il 18 dicembre 2024
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Fissati i criteri e le scadenze per la trasmissione all’Anagrafe tributaria delle informazioni riguardanti gli importi finanziari erogati, per qualsiasi motivo, da aziende, intermediari e qualsiasi altro soggetto attivo nel campo delle assicurazioni.
Le novità sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 450686 del 17 dicembre 2024 che rimpiazza completamente le norme e le specifiche tecniche per l'invio della comunicazione stabilite in precedenza dal decreto del 19 gennaio 2007.
Tra le innovazioni presentate nel documento, si evidenzia la scelta del Sid, precedentemente adoperato per l'invio di premi e contratti assicurativi, come nuovo metodo per la trasmissione dei dati.
Soggetti interessati
Alla comunicazione degli importi sono tenuti:
- imprese, intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni;
- imprese, intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che sono stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazioni residenti all’estero, oppure che operano in Italia in libera prestazione di servizi.
Oggetto della trasmissione
La comunicazione deve riguardare i dati delle liquidazioni erogate, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati.
In particolare vanno indicati:
- l’ammontare delle somme liquidate,
- l’identificativo del sinistro,
- il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Termine e modalità di comunicazione
Le notifiche devono essere inviate entro il 30 giugno dell'anno seguente a quello a cui si riferiscono i dati.
Le informazioni sono inoltrate attraverso il Sistema di Interscambio Dati (SID) stabilito dal provvedimento n. 37561 del 25 marzo 2013 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, e sono organizzate in file che rispettano le specifiche tecniche indicate negli Allegati 1 e 2.
La trasmissione online deve essere effettuata tramite il software di verifica e preparazione dei file offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Come conferma del trasferimento avvenuto, viene rilasciata una ricevuta che include dettagli sul risultato della comunicazione, i controlli svolti e le varie tipologie di esito legate alle elaborazioni.
NOTA BENE: Non sono considerate tardive le comunicazioni correttive inviate entro 5 giorni lavorativi oltre la data del 30 giugno.
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