Assenza ingiustificata: deroghe per gravidanza, genitorialità e matrimonio?

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Assenza ingiustificata: deroghe per gravidanza, genitorialità e matrimonio?

Il 12 gennaio 2025, a conclusione del periodo di vacatio legis, entra in vigore il Collegato lavoro.

La legge 13 dicembre 2024, n. 203, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, si sa, riforma (con gran parte delle sue diposizioni) e conferma (per la restante parte) il quadro regolatorio in materia di lavoro.

Una delle norme più attese, ma anche più discusse, del Collegato lavoro è contenuta nell’articolo 19 rubricato “Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro”.

La norma mira a arginare le pratiche scorrette di chi si assenta ingiustificatamente dal lavoro per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI a valle del licenziamento disciplinare comminato dal datore di lavoro e con un esborso economico da parte datoriale (cd. ticket licenziamento).

Ma non solo.

La norma vuole di fatto colmare un vuoto legislativo con regole certe e uniformi per gli attori del rapporto di lavoro (datore di lavoro e lavoratore).

Ma, se il primo aspetto pare decisamente centrato, il secondo lo è un po' meno. La formulazione dell’articolo 19, infatti, presta il fianco a numerosi dubbi e solleva alcune interessanti questioni di non minore profilo, tra cui una in particolare: cosa succede se ad assentarsi ingiustificatamente è un lavoratore "protetto"?

Andiamo con ordine.

Collegato Lavoro e procedura online per dimissioni e risoluzioni consensuali

L’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, al fine di evitare il fenomeno delle “lettere di dimissioni in bianco", disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da rendere, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto disposto dal DM 15 dicembre 2015.

La procedura (Ministero del lavoro, circolare n. 12 del 4 marzo 2016) prevede che le stesse siano rese su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e trasmessi al datore di lavoro e alla ITL competente.

La procedura online di cui al citato articolo 26 non si applica:

  • ai rapporti di lavoro domestico e nei casi in cui il recesso interviene nelle sedi “protette” (articolo 26, comma 7, Decreto legislativo n. 151/2015);
  • al recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096, Codice civile;
  • nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso l’ITL competente (articolo 26, comma 1, Decreto legislativo n. 151/2015 che richiama le tutele di cui all’articolo 55, comma 4, Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151);
  • ai rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della navigazione;
  • ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo n. 165/ 2001 (articolo 26, comma 8-bis, Decreto legislativo n. 151/2015).

Nessuna deroga è invece prevista per le lavoratrici che si dimettono nel periodo che va dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso. Tali lavoratrici dovranno pertanto osservare la procedura online di cui al citato articolo 26, ma con obbligo di confermare le dimissioni all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) (articolo 35, comma 4, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cd. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Assenza ingiustificata: cosa prevede il Collegato lavoro

L’art. 19 integra l'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo una ulteriore deroga all’applicazione dell’ordinaria procedura online prevista per dimissioni e risoluzioni consensuali.

Trattasi delle ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, ipotesi rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line ma la nuova procedura introdotta dal Collegato Lavoro.

In particolare, la disposizione del Collegato Lavoro introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

L’INL, nota prot. 9740 del 30 dicembre 2024, ha fatto riserva di fornire indicazioni dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.

Assenza ingiustificata: gravidanza e primi tre anni di vita del bambino

In base all’articolo 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 sono tenuti a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale presso l'ITL competente:

  • la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • la lavoratrice o il lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalla proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento (articolo 54, comma 9 del D.lgs. 151/2001).

La procedura di convalida, in ragione delle tutele rafforzate che la stessa offre per taluni lavoratori e lavoratrici, è sostitutiva della procedura online ordinaria (l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede infatti che restino fuori dal perimetro delle ordinarie procedure online previste per dimissioni volontarie e risoluzione consensuale “le ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Tuttavia è bene far notare che, a seguito delle misure anti Covid, è (Coronavirus), la procedura di convalida delle risoluzioni consensuali del rapporto o delle richieste di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino può essere svolta anche “attraverso strumenti di comunicazione da remoto” (legge n. 120/2020 di conversione del cd. Decreto Semplificazioni – Decreto Legge n. 76/2020, Decreto Direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020 e circolare INL n. 4 del 25 settembre 2020).

Assenza ingiustificata e matrimonio della lavoratrice

Le lavoratrici che si dimettono nel periodo che va dalla richiesta di pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso sono tenute a comunicare le dimissioni secondo l’ordinaria procedura online di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

NOTA BENE: Il riferimento testuale della norma è alla sola lavoratrice e l’orientamento giurisprudenziale sembra confermare l’interpretazione restrittiva della norma, che però sembra essere anacronistica alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 che, modificando il comma 7 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, ha introdotto, a decorrere dal 13 agosto 2022, il divieto di licenziamento anche nei confronti del lavoratore padre che abbia fruito del congedo di paternità obbligatorio (articolo. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001), fino al compimento di un anno di età del bambino

In aggiunta, le stesse lavoratrici, per renderle efficaci, devono successivamente confermare le dimissioni all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL). La conferma deve essere effettuata entro un mese dalla presentazione delle dimissioni stesse al datore di lavoro.

La procedura di conferma delle dimissioni può essere svolta “attraverso strumenti di comunicazione da remoto” (legge n. 120/2020 di conversione del cd. Decreto Semplificazioni – Decreto Legge n. 76/2020, Decreto Direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020 e circolare Ministero del lavoro n. 4 del 25 settembre 2020).

Conseguentemente si ritiene che le stesse lavoratrici, in presenza delle circostanze di cui al nuovo comma 7 bis del Collegato lavoro, in caso di assenza ingiustificata, possano essere considerate dimissionarie di fatto.

Sarà in tal caso, a nostro avviso, centrale il ruolo dell’ITL in sede di verifica (non obbligatoria) della veridicità della comunicazione di assenza ingiustificata del datore di lavoro.

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