Assegno temporaneo per figli minori: ultimi giorni per gli arretrati
Pubblicato il 16 settembre 2021
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Dal 9 giugno scorso è operativo l’assegno temporaneo per figli minori. Introdotto dal decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), l’assegno temporaneo risponde all'esigenza di tutelare quelle categorie di soggetti esclusi dall’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.
La misura è stata concepita come una misura ponte: la sua operatività è infatti limitata all'arco temporale compreso dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in attesa che l’Assegno Unico Universale muova i primi passi (secondo le previsioni, dal 1° gennaio 2022) grazie alla riforma del Family Act, di accompagnamento al PNRR.
In occasione della scadenza (tra pochi giorni) della possibilità di richiedere le mensilità arretrate per i più ritardatari, è opportuno fare il punto sul nuovo assegno, sui suoi beneficiari e su come chiederlo.
L'INPS ha emanato le istruzioni operative con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 e il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021.
Assegno temporaneo: cosa è e a chi spetta
L’assegno temporaneo è una misura di sostegno ai genitori con figli minori di 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo e spetta a:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti;
- coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo.
Si tratta in definitiva di soggetti che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).
Possono inoltre beneficiarne solo le famiglie con ISEE fino a 50 mila euro.
Assegno temporaneo: misura
L’importo dell'assegno è calcolato sulla base della tabella allegata al decreto legge istitutivo che stabilisce i livelli di ISEE e gli importi mensili spettanti per ciascun figlio minore.
Due sono gli elementi determinanti nel calcolo dell'assegno:
- il numero dei figli (l’importo mensile spettante al nucleo familiare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori oppure almeno tre figli minori).
- il livello di ISEE (l’importo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 per decrescere fino alla soglia massima di 50.000 euro di ISEE).
Gli importi calcolati nel modo indicato sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Assegno temporaneo e reddito di cittadinanza
L’assegno temporaneo è compatibile con il reddito di cittadinanza. Pertanto il nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, in possesso dei requisiti di legge, può richiedere l’assegno temporaneo il cui importo va calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno temporaneo è corrisposto d’ufficio dall’INPS congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le sue stesse modalità di erogazione, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Assegno temporaneo: requisiti
Oltre a rientrare nelle categorie di soggetti prima indicate, il richiedente dell’assegno temporaneo deve possedere all'atto della presentazione della domanda (e non deve perderli per tutta la durata del beneficio) i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico di età inferiore ai 18 anni (secondo la novella della legge di conversione);
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un ISEE valido.
Assegno temporaneo: come presentare la domanda
La domanda di assegno temporaneo va presentata, una sola volta per ciascun figlio e:
- tassativamente entro il 30 settembre 2021 se si vogliono ricevere tutte le mensilità dal mese di luglio 2021. Dal 1° ottobre si avrà diritto infatti solo alla quota di assegno relativa al mese di presentazione della domanda;
- comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Le modalità sono quelle note:
- tramite portale web, utilizzando il codice PIN già rilasciato (valido fino al 30 settembre 2021) oppure lo SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- rivolgendosi al Contact Center Integrato dell'INPS
- mediante gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Assegno temporaneo: come viene erogato
L'INPS versa l’assegno con:
- accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
- bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
- accredito sulla carta, per i nuclei beneficiari di Rdc.
Se i genitori sono separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.
È il caso di osservare al riguardo che la legge di conversione del D.L. n. 79 ha modificato tali modalità prevedendo, in particolare, che l'assegno temporaneo venga ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente e che, in assenza dei genitori, l'assegno vada corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Per l'operatività di tali modalità si attendono però specifiche istruzioni dall'INPS.
Assegno temporaneo: compatibilità
L'assegno temporaneo è compatibile con:
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- l'assegno di natalità;
- il premio alla nascita e fondo di sostegno alla natalità;
- le detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
- gli assegni familiari;
- il Reddito di cittadinanza;
- le altre prestazioni in favore dei figli a carico erogate da regioni, province autonome e enti locali.
Assoluta è invece l'incompatibilità con l’assegno al nucleo familiare nei casi di importi ANF mensili superiori a zero.
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