L'assegno temporaneo per i figli minori è legge, le novità

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L'assegno temporaneo per i figli minori è legge, le novità

È legge il decreto legge 8 giugno 2021, n. 79 recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori a carico. Il disegno di legge di conversione, con modificazione, del decreto legge, già licenziato dal Senato, è stato infatti approvato definitivamente dalla Camera nella seduta del 29 luglio 2021. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.

La disciplina del decreto legge, fatta eccezione per due importanti novità di cui si dirà più avanti, ha mantenuto sostanzialmente il suo assetto originario.

Assegno temporaneo per i figli minori: a chi spetta

Il decreto legge n. 79 del 2021 è stato emanato in via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, che delega il Governo a emanare norme per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'assegno temporaneo per i figli minori, una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'assegno per il nucleo familiare.

L'INPS, con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021, ha chiarito che l'assegno temporaneo può essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’assegno temporaneo spetta a coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo, che beneficiano degli assegni familiari.

Assegno temporaneo per i figli minori:  misura e domanda

La misura transitoria consiste in un assegno mensile il cui importo è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79 del 2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori in carico al nucleo familiare.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente.

L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda che va presentata all'INPS secondo le modalità dallo stesso definite nella circolare n. 93 del 2021 (online tramite portale web oppure attraverso il Contact Center Integrato o i Patronati).

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Assegno temporaneo per i figli minori: requisiti

L'assegno è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai 18 anni compiuti (nel testo del decreto legge prima della conversione la norma includeva i figli a carico "sino al compimento del diciottesimo anno d'età");
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (la soglia massima di ISEE è pari a 50.000 euro. Oltre tale limite la misura non spetta).

N.B. Il richiedente l’assegno temporaneo deve essere residente e convivente con il minore.

Assegno temporaneo per i figli minori: modalità di erogazione

Le novità più consistenti della conversione in legge sono contenute nell'articolo 3 del decreto legge n. 79 del 2021, commi 2 e 2-bis (quest'ultimo inserito in fase di conversione).

Si prevede che l'assegno temporaneo per i figli minori venga corrisposto dall'INPS e ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente e che, in assenza dei genitori, l'assegno vada corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, ferma restando l'ipotesi di nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, ai quali l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno temporaneo congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le stesse modalità di erogazione.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

Fino a che l'INPS non predisporrà le procedure idonee per l'erogazione dell'assegno secondo le predette indicazioni, l'erogazione dell'assegno avviene in base alle vecchie regole e quindi mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato (fatta eccezione sempre per i percettori di reddito di cittadinanza) e in caso di affido condiviso dei minori, l'assegno viene accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

Assegno temporaneo per i figli minori: compatibilità

L'assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con le altre prestazioni, in favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e dagli enti locali.

Inoltre sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita e fondo di sostegno alla natalità;
  • detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR;
  • assegni familiari.

Assegno per il nucleo familiare: maggiorazione 

Modifiche solo formali hanno interessato infine l'articolo 5 che dispone, in via temporanea, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare. 

L'incremento riguarda i nuclei familiari con figli. La misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro per ciascun figlio e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro per ciascun figlio.

L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero.

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