Assegno temporaneo per i figli minori: prime indicazioni dell'INPS
Pubblicato il 23 giugno 2021
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Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni operative sull'assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto legge n. 79/2021, lasciando la definizione dei dettagli ad una circolare di prossima emanazione.
Due sono in particolare le indicazioni di rilievo contenute nel documento di prassi: la prima riguarda il termine finale di invio delle domande; la seconda, la data di disponibilità del servizio online dedicato.
Ma andiamo con ordine e analizziamo punto per punto le istruzioni dell'INPS.
Assegno temporaneo per i figli minori a carico: quadro normativo
Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge n. 79/2021 recano una misura transitoria denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” operativa per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021.
Tale misura è stata introdotta con l'obiettivo di sostenere i nuclei familiari che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare, traghettandoli verso l’assegno unico e universale con la prossima adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46.
L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021.
Assegno temporaneo: i requisiti
L'INPS, con il messaggio n. 2371/2021, riepiloga i requisiti da possedere.
L'assegno mensile è riconosciuto ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153) e in presenza di figli minori di 18 anni, anche se adottati o in affido preadottivo.
Il genitore che richiede l’assegno temporaneo per il nucleo familiare deve possedere, al momento della presentazione della domanda e per la durata del beneficio, tutti i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- far parte di un nucleo familiare che abbia un ISEE, in corso di validità, rientrante nel limite massimo pari a 50.000,00 euro.
Assegno temporaneo: misura
Per la determinazione della misura mensile dell'assegno il decreto-legge n. 79/2021 (articolo 2) richiama la tabella allegata al decreto stesso e che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori e distinguendo tra nuclei fino a due figli minori e nuclei con almeno tre figli minori.
Come rileva l'INPS nel messaggio n. 2371/2021, l'assegno viene erogato nella misura piena pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi in presenza di una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro.
Diversamente, in presenza di una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro l'assegno spetta nella misura minima pari a 30 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 40 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi.
L'assegno non spetta in presenza di una soglia massima di ISEE superiore ai 50.000 euro.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.
Assegno temporaneo: domanda
L'INPS fissa il termine perentorio del 31 dicembre 2021 per la presentazione della domanda.
La richiesta deve essere fatta dal genitore richiedente una sola volta e per ciascun figlio, attraverso:
- il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- il Contact Center Integrato;
- gli Istituti di patronato.
La procedura telematica sarà disponibile dal 1° luglio 2021. Gli arretrati saranno corrisposti dal mese di luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021. Per quelle presentate successivamente, la misura decorre dal mese di presentazione della domanda.
Assegno temporaneo e reddito di cittadinanza
L’assegno temporaneo spetta anche ai percettori del reddito di cittadinanza. A questi soggetti l’INPS corrisponderà d’ufficio l’assegno temporaneo ad integrazione del reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione dello stesso.
L’assegno temporaneo è inoltre compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
Assegno temporaneo: casi di compatibilità e incompatibilità
Sono compatibili con l'assegno temporaneo, in attesa dell'introduzione dell’assegno unico e universale, le seguenti misure:
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali di cui all'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi;
- assegni familiari per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni e per i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Resta invece l'incompatibilità assoluta con l'assegno al nucleo familiare.
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