Assegno figli minori, domanda entro la fine dell’anno

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Assegno figli minori, domanda entro la fine dell’anno

Via libera alla domanda per ottenere l’assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal D.L. n. 79/2021. L’istanza, infatti, deve essere presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS, se si è in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021.

Assegno ai figli minori, la disciplina

La L. n. 46/2021 all’art. 1 ha previsto che, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi della citata L. n. 46/2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con il D.L. n. 79/2021, viene introdotto l’assegno temporaneo.

Assegno temporaneo per i figli minori, ambito di applicazione

L’assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. In particolare, l’assegno spetta ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF.

Inoltre, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18esimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

Misura dell’assegno temporaneo

L’assegno mensile spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

In dettaglio:

  • si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
  • una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

Assegno temporaneo, decorrenza

Infine, in caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

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