Assegno temporaneo figli minori: cambiano le modalità di pagamento
Pubblicato il 09 luglio 2021
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Il Senato, nella seduta del 7 luglio 2021, ha approvato, con modifiche, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
Le modifiche al provvedimento, che passa ora alla Camera, sono per lo più formali. Tuttavia quelle sostanziali rivestono un particolare interesse riguardando le modalità di liquidazione dell’assegno da parte dell’INPS e una precisazione in ordine al requisito dell’età dei figli a carico.
Cosa è l’assegno temporaneo per figli minori
L’assegno temporaneo per figli minori è la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari, con figli minori a carico, che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988. Destinatari della misura sono i:
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 tramite:
- portale INPS utilizzando il servizio raggiungibile al seguente indirizzo (https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf) o dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
- Contact Center Integrato;
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021.
L’assegno temporaneo è riconosciuto solo se il richiedente l'assegno è in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dal comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 79 del 2021 e fino a una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
Assegno temporaneo per figli minori: modalità di pagamento
L’art. 3 comma 2 del decreto legge n. 79 del 2021 dispone che l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.
Ai nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza la quota spettante di assegno è invece corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.
Il disegno di legge di conversione approvato dal Senato, in modifica al decreto legge n. 79 del 2021, prevede un regime transitorio (fino all'adozione da parte dell'Inps delle nuove modalità di erogazione dell'assegno introdotte con il comma 2-bis) durante il quale l'erogazione dell'assegno segue le regole di cui all’art. 3 comma 2 del decreto legge n. 79 del 2021.
Terminato il periodo transitorio, saranno operative le nuove regole di cui al comma 2-bis, inserito dal disegno di legge di conversione, che stabilisce che l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente.
In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale.
L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Assegno temporaneo per figli minori: requisiti
L’articolo 1, comma 1, elenca i requisiti da possedere per avere diritto all’assegno temporaneo. In particolare, la lettera a), numero 3), stabilisce che il richiedente l'assegno debba “essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età”.
Il disegno di legge modifica tale previsione prevedendo che i figli a carico debbano essere “di età inferiore ai diciotto anni compiuti”.
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