Assegno divorzile. In considerazione il dislivello economico dei coniugi e la durata delle nozze

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Con la sentenza n. 23442 del 16 ottobre 2013, la Prima sezione civile di Cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito si erano pronunciati con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l’ammontare dell’assegno divorzile da riconoscere alla ex moglie di una persona molto facoltosa.

In particolare, gli organi giudicanti nel merito avevano quantificato il detto assegno in considerazione dell’entità del patrimonio immobiliare dell’uomo e del raffronto della situazione economica e patrimoniale dei due coniugi di cui una era caratterizzata dalla entità e qualità del prestigioso patrimonio immobiliare e l’altra, quella della donna, dalla posizione di primario ospedaliero e della proprietà della casa di abitazione.

Nell’opporsi a detta determinazione, l’ex marito aveva lamentato la mancata considerazione della brevità della durata del matrimonio e del tenore fruibile dalla ex consorte già in virtù dei suoi redditi personali.

Respingendo questi assunti, la Suprema corte ha, in particolare, precisato come i giudici di merito avessero puntualmente considerato la breve durata delle nozze; ed infatti – continua la Corte – “preso atto del notevole e indiscutibile dislivello economico delle due parti” nella sentenza di merito era anche affermato che certamente lo stesso “avrebbe giustificato un correttivo maggiore se il matrimonio avesse avuto una durata maggiore”.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.36 - Matrimonio «breve», l'ex deve pagare – Maciocchi

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