Assegno di ricollocazione Nuovo aggiornamento delle FAQ
Pubblicato il 04 aprile 2017
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In data 31 marzo 2017 l’Anpal ha aggiornato le FAQ sull’Assegno di Ricollocazione.
Fra le diverse FAQ aggiunte, interessante è quella relativa all'eventualità di verifiche ispettive, da cui si evince che, come previsto nell’Avviso pubblico “Sperimentazione dell’Assegno di ricollocazione”, sono previste verifiche in loco a campione - in itinere o ex post – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l’effettivo svolgimento delle attività, l’effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.
Tutta la documentazione cartacea ed informatica dovrà essere conservata per un periodo di 10 anni ed è, ancora, fatto obbligo al soggetto erogatore di tenere traccia di tutta la documentazione di gestione del servizio di ricerca intensiva e inserirla nel Sistema Informativo Unitario (quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le mail e le corrispondenze inviate).
Inoltre è da tener presente che – come chiarito nelle FAQ - per il momento, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta di lavoro, si applicano contemporaneamente i seguenti criteri:
- un’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;
- le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Si ricorda a tal proposito che la mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, comporta la decadenza dall’assegno.
- eDotto.com – Edicola del 30 marzo 2017 – Anpal: integrate le FAQ sull’Assegno di Ricollocazione – Schiavone
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