Assegno ai nuclei familiari numerosi e di maternità: cosa cambia nel 2022
Pubblicato il 07 febbraio 2022
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022 il comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rivaluta, per il 2022, l'importo dell'assegno per i nuclei familiari numerosi e dell'assegno di maternità di base gestito dai Comuni.
La rivalutazione tiene conto della variazione nella media 2021 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all'1,9% (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2022) per l'anno 2022.
Quest'anno si registrano alcune importanti novità legate all'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Vediamo cosa cambia nel 2022 per le prestazioni assistenziali in parola.
Assegno ai nuclei familiari numerosi
L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è stato istituito dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo abrogato dal D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 a decorrere dal 1° marzo 2022.
L'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 230/2021 ha inoltre disposto che, per l'anno 2022, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori venga riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
L'importo dell’assegno mensile da corrispondere per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro e il nucleo familiare deve risultare in possesso di risorse reddituali e patrimoniali non superiori al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) pari a 8.955,98 euro.
Si ricorda che il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre figli minori. I figli minori devono appartenere alla stessa famiglia anagrafica e possono essere figli del richiedente o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Non rientrano nel nucleo familiare i figli in affidamento presso terzi anche se risultano nella famiglia anagrafica del richiedente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
La domanda va presentata al Comune che, una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS comunicandolo al richiedente.
Assegno di maternità dei Comuni
Rivalutato anche l'assegno mensile di maternità concesso ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, non abrogato dalla riforma del D.Lgs. n. 230/2021.
L’importo mensile dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è pari a 354,73 euro da moltiplicare per 5 mensilità.
Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è pari a 17.747,58 euro.
L'assegno è concesso dai Comuni, ma viene erogato dall'INPS.
La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo e secondo le modalità dallo stesso indicate.
Il Comune verifica la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazioni, che viene corrisposta in un'unica soluzione dall'INPS.
L'assegno spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo purché il minore, regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La domanda può essere presentata dalle donne che non beneficiano di altri trattamenti previdenziali o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno, nel qual caso l’assegno spetta per la differenza.
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