Assegnazione agevolata ai soci abusiva se c'è indebito vantaggio fiscale per la società
Pubblicato il 28 luglio 2017
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Con la risoluzione n. 99 del 27 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina sull'abuso di diritto in materia di assegnazione e cessione agevolata ai soci.
Operazione societaria circolare
Una società, proprietaria di un immobile strumentale utilizzato come sede dell'impresa, vuole avvalersi della possibilità di assegnare/cedere il suddetto bene immobile ai soci beneficiando della disciplina dell'assegnazione e cessione agevolata ai soci (di cui alla legge n. 208/2015).
Inizialmente, però, l'immobile non può essere oggetto della disciplina agevolativa in quanto utilizzato direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa. Per tali ragioni, la società istante intende conferire l'azienda in una Newco (costituita dagli stessi soci) alla quale verrà poi concesso in locazione l'immobile.
Una volta locato l'immobile alla Newco, questo non sarà più strumentale all'attività e potrà essere assegnato o ceduto ai soci. Successivamente, la società verrà sciolta con contestuale assegnazione della partecipazione nella Newco agli stessi soci.
L'istante chiede all'Amministrazione finanziaria se la complessa operazione societaria posta in essere violi le norme previste dal nuovo articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente in tema di abuso del diritto.
Soluzione della società istante
Secondo la società l’operazione non costituirebbe fattispecie di abuso del diritto perché “non si realizza un vantaggio fiscale indebito in quanto il risparmio d’imposta è legittimato dal legislatore che ha previsto la possibilità di estromettere dal regime di impresa gli immobili non strumentali a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie”.
Per di più – secondo l'istante – "si tratta di operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali”, dato che si tratta di soci vicini alla pensione che intendono tra qualche anno cessare l'attività e vendere l'immobile.
Per l'Agenzia delle Entrate c'è abuso di diritto
Nel fornire il proprio parere con la risoluzione n. 99/E/2017, l'Amministrazione finanziaria - prescindendo dalla verifica che l'operazione di conferimento abbia ad oggetto un'azienda – sostiene che l'operazione complessiva proposta dalla società assume profili abusivi, perché consente al bene immobile di poter rientrare indebitamente nella disciplina dell'assegnazione agevolata prevista dall'articolo 1, commi da 115 a 120, della Legge n. 208/2015.
Infatti, le operazioni poste in essere, quali il conferimento d'azienda, la locazione dell'immobile e la successiva liquidazione della società conferente, appaiono esclusivamente funzionali a far rientrare il bene immobile tra quelli agevolabili, con conseguente tassazione della plusvalenza in capo alla società in misura notevolmente inferiore rispetto all'imposizione ordinaria.
Il risparmio fiscale conseguito dalla Società, che è rappresentato dalla tassazione sostitutiva inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista con l'operazione di assegnazione dei beni, è però da considerarsi indebito in quanto si pone in contrasto con la disciplina agevolativa in esame, che ha come fine quello di offrire l'opportunità - tramite l'assegnazione a i soci o anche la trasformazione in società semplice - di estromettere dal regime di impresa i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione.
L'Agenzia delle Entrate, quindi, dopo aver effettuato le sue osservazioni anche con riferimento al profilo dell'assenza di sostanza economica e dell'essenzialità del vantaggio fiscale indebito, giunge alla conclusione che “la complessa operazione rappresentata sia abusiva, in quanto risultano integrati tutti gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto e non si ravvisano ragioni extrafiscali non marginali a sostegno degli atti prospettati”.
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