Arresti domiciliari solo in caso di pericolo di recidiva specifica

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Ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, primo comma lettera c), Codice di procedura penale, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti illeciti contestati.

Tuttavia, la rilevazione della pluralità dei fatti non esaurisce il paradigma dei segnali indicativi della concretezza del pericolo di recidiva specifica, il solo che può giustificare l'adozione o il mantenimento della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in particolare, ai fini della valutazione del pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell'attualità ma con quello dell'esistenza di elementi concreti sulla cui base è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che offendono lo stesso bene giuridico.

In ogni caso, la rilevazione del concreto pericolo di recidiva specifica necessita di una motivazione adeguata, non formulabile alla stregua di generiche presunzioni; la stessa va resa in relazione alla concreta previsione che l'indagato commetta nuovi reati della stessa indole di quelli per i quali si procede.

E' quanto precisato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 686 del 12 gennaio 2015, pronunciata con riferimento alla vicenda di un indagato che si era opposto alla misura cautelare irrogatagli nell'ambito di un'imputazione per associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Frode fiscale, no a custodia cautelare - Alberici

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