Ammortizzatori sociali: come versare la contribuzione all'INPS

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Ammortizzatori sociali: come versare la contribuzione all'INPS

Arriva il vademecum dell'INPS per il versamento della contribuzione dovuta dai datori di lavoro a seguito delle novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dalla legge di Bilancio 2022. La corposa circolare n. 76 del 30 giugno 2022 giunge a quasi metà anno e a distanza di circa sei mesi dall'entrata in vigore della riforma dei Titoli I e II del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 ad opera della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riportiamo di seguito le principali indicazioni fornite dall'Istituto alle quali i datori di lavoro dovranno attenersi anche per regolarizzare i periodi precedenti evidenziando che l'INPS ha annunciato l'arrivo di nuove circolari, in particolare, sul contratto di espansione e sulle riduzioni contributive riconosciute, a fare data dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento.

Contribuzione per apprendistato e lavoratori a domicilio

La riforma degli ammortizzatori sociali 2022, in ottica universalistica, include, dal 1° gennaio 2022, tra i destinatari delle prestazioni di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria - CIGO e straordinaria - CIGS, Fondo di integrazione salariale - FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) anche i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (quindi, non soltanto quello professionalizzante) e i lavoratori a domicilio.

Per gli apprendisti professionalizzanti, inoltre, sempre dal 1° gennaio 2022, l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie non è limitata più alla sola causale di intervento per crisi aziendale, né è più prevista la limitazione per cui se il datore di lavoro era destinatario dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, la copertura per gli apprendisti professionalizzanti riguardava soltanto la cassa integrazione ordinaria.

Pertanto tutti i datori di lavoro, in base all'inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.lgs n.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia nonchè i lavoratori a domicilio.

L’obbligo contributivo sussiste dal 1° gennaio 2022 sia per i lavoratori assunti a decorrere da tale data sia per quelli assunti prima, ma in forza al 1° gennaio 2022.

I dirigenti continuano invece ad essere esclusi dal campo di applicazione della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS). Possono però essere destinatari delle prestazione dei Fondi di solidarietà, con i connessi obblighi contributivi, se è espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

Con riferimento all'apprendista mantenuto in servizio al termine del periodo di apprendistato, considerato che i benefici contributivi sono conservati per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'INPS chiarisce che, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta. Più nel dettaglio per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato è la stessa prevista nel corso del periodo di apprendistato.

Inoltre, per tutti gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio e alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione CIGS in caso di raggiungimento, ove previsto, del requisito dimensionale.

L'INPS ha reso noto che la procedura di calcolo della contribuzione dovuta è stata adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, pertanto, i datori di lavoro non dovranno effettuare alcuna regolarizzazione per i periodi precedenti.

N.B. Per gli obblighi contributivi relativi agli apprendisti a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci l'INPS rinvia alla circolare n. 2/2022 e al messaggio n. 2225/2022.

Cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO)

Resta invariata la misura contribuzione ordinaria dovuta nella misura di:

  1.  1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  2. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  3. 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
  4. 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
  5. 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  6. 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Attenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione ordinaria per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti, dipendenti da datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (articolo 10 del D.lgs n. 148/2015) e ai quali non si applicano le disposizioni particolari per le imprese dell'editoria (articolo 25-bis del D.lgs n. 148/2015).

Cassa integrazione salariale straordinaria (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha esteso il campo di applicazione della Cassa integrazione salariale straordinaria. La CIGS è, dal 1° gennaio 2022, applicabile oltre che ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti, anche ai datori di lavoro con lo stesso requisito dimensionale e che, non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali, sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre di riferimento e che, non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale.

Restano destinatarie delle integrazioni salariali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 e a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali se iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L'INPS rinvia ad una circolare di prossima pubblicazione le istruzioni sugli obblighi contributivi per la CIGS dei giornalisti.

I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Per il solo anno 2022 l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti ed è quindi pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

Per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore a 15, destinatari delle integrazioni salariali straordinarie (imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali), l’aliquota resta pertanto pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30 a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

N.B. Se il datore di lavoro, nel semestre di riferimento, presenta una media occupazionale inferiore al limite dimensionale su indicato, la riduzione contributiva non si applica per i mesi di paga nei quali si siano registrati diversi limiti dimensionali .

Fondi di solidarietà bilaterali

Dal 1° gennaio 2022 l’istituzione dei Fondi di solidarietà è obbligatoria per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente .

Pertanto i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà (bilaterale, bilaterale alternativo, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige). Ai medesimi datori di lavoro non si applica invece la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

I Fondi di solidarietà dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022 e, in caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Tra i Fondi di solidarietà che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 al nuovo requisito dimensionale si annovera il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS, che mantiene la propria funzione “residuale”, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) , né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Per tali datori di lavoro l'INPS chiarisce che continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.

Inoltre, dal 1° gennaio 2022, sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva:

  • a prescindere dal requisito dimensionale, anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, e i partiti e movimenti politici destinatari delle integrazioni salariali straordinarie;
  • i datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà, già costituiti al 31 dicembre 2021 e che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi (alla data di adeguamento di tali decreti istitutivi oppure dalla data in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS).

Sotto il profilo contributivo, dal 1° gennaio 2022, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Limitatamente all’anno 2022 (periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022), per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS la contribuzione è articolata come segue:

  • per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
  •  per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
  • per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
  • per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

La riduzione delle aliquote in argomento è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

Contributo addizionale

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, la contribuzione addizionale è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile. Tale misura è suscettibile di un incremento pari all’1%, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell’applicazione della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Il contributo addizionale non è dovuto in specifici casi indicati con la circolare n. 24/2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ricordati dall'INPS nella circolare in commento.

Il contributo addizionale connesso alle prestazioni erogate dal FIS è previsto nella misura del 4% della retribuzione persa (articolo 29, comma 8, del D.Lgs n. 148/2015).

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)

Dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

I trattamenti di CISOA richiesti devono riguardare periodi di sospensione dell’attività lavorativa diversi da quelli di sospensione derivanti da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, in relazione alle quali sono previste altre specifiche misure di sostegno.

Compilazione dei flussi UniEmens

Con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 l'INPS ha corretto le istruzioni fornite con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 in merito alle modalità di compilazione dei flussi Uniemens con riferimento alla nuova contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, FIS e Fondi di solidarietà. Più nel dettaglio sono cambiate le indicazioni contenute al paragrafo 11 “Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens”, in particolare nei punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022.

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