Ammortizzatori sociali 2022 in Uniemens: nuove istruzioni

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Ammortizzatori sociali 2022 in Uniemens: nuove istruzioni

Con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 l'INPS rettifica le istruzioni fornite con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 in merito alle modalità di compilazione dei flussi Uniemens con riferimento alla nuova contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, FIS e Fondi di solidarietà.

Più nel dettaglio, l'Istituto modifica le indicazioni contenute al paragrafo 11 “Istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens”, in particolare i punti 11.1, periodi correnti e 11.2 periodi pregressi da gennaio 2022 a maggio 2022.

Vediamo come.

Periodi correnti (da luglio 2022)

L'INPS fa presente che la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di competenza “LUGLIO 2022”.
Da questo periodo di competenza e fino al 31 dicembre 2022, i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”, assegnati solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”, assumono il seguente nuovo significato:

C.A.

Descrizione

0G

Azienda con più di 5 dipendenti fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

0W

Azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

9E

Impresa commerciale (inclusa logistica), agenzia di viaggio e turismo,
operatore turistico con più di 50 dipendenti che opera su più posizioni tenuta al contributo FIS

I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, sono tenuti, entro il mese successivo, a comunicarlo all'INPS per l’attribuzione del C.A. “3Y”, che dal periodo di competenza luglio 2022 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del contributo CIGS”.

Sempre dalla decorrenza di luglio 2022, ai datori di lavoro che, in base alle novità della legge di Bilancio 2022, entrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, in sede di prima applicazione, è stato attribuito centralmente il C.A. “0J”.
Tali aziende sono contraddistinte dai seguenti C.S.C./C.A. :

C.S.C.

C.A.

 

7.07.10

 

Partiti politici

1.15.04 1.15.05

 

1.15.06

 

7.07.05

con “4P”

Aziende trasporto aereo

7.02.05

Senza ca 7V

Farmacie

Tutti i C.S.C.*

Con C.A. (6L, 8V,6P, 0S, 1Z) in assenza di C.A. 6G o 2C.

Fondi solidarietà

(*) Per l’anno 2022 in via transitoria, il C.A. “0J” è assegnato anche ai datori di lavoro appartenenti a settori nei quali i decreti istitutivi dei relativi Fondi di solidarietà prevedono una soglia dimensionale di accesso al fondo diversa da quella prevista dalla legge .

Dal periodo di competenza gennaio 2023, i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E” saranno eliminati e sarà attribuito il C.A. “9N” con il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS”. Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del C.A. “9N”.

Il C.A. “9N” può essere assegnato solo sulle posizioni contributive contrassegnate dal C.A. “0J”. Di seguito l'elenco dei C.S.C. contraddistinti dal C.A. “0J” rientranti nell’ambito di applicazione del FIS, integrativo dei C.S.C. dei partiti politici, delle farmacie e delle aziende di navigazione aerea.

Settore

C.S.C. C.A.

Industria

 

1.XX.XX con 4A

con 1D

con 1E

con 1F

1.15.05 con 2E

1.15.06 con 2E

1.18.08

1.18.09

1.21.01

Enti

2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione)

Credito, Assicurazioni,

 

Tributi

 

6.01.XX escluso se 3D o 3F

6.02.XX escluso se 2V

6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi)

Terziario

 

7.01.XX - 7.02.XX – 7.03.01 7.04.01- 7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04 - 7.06.01 – 7.06.02 - 7.07.01 – 7.07.02 – 7.07.04 - 7.07.05 - 7.07.06 – 7.07.07

7.07.03 escluso se 9U

7.07.08 escluso se 9A

7.07.XX con 4A

7.07.09

Periodi pregressi (da gennaio 2022 a giugno 2022)

L'INPS illustra ai datori di lavoro come operare il recupero o effettuare il versamento della contribuzione non versata per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022.

Si riportano di seguito le indicazioni da inserire nell’elemento <CodiceCausale>, rinviando, per un quadro completo, al messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 in commento.

CIGO

Per il versamento del contributo CIGO per lavoratori a domicilio, apprendista di primo e terzo livello (non professionalizzante) e giornalista, i datori di lavoro dovranno inserire nell’elemento <CodiceCausale>  il valore già in uso, “M026”, avente il significato di “Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022”.

CIGS

Per il recupero o del versamento del contributo CIGS, i datori di lavoro dovranno inserire nell’elemento <CodiceCausale>, per tutte le qualifiche interessate (operai, impiegati, lavoratori a domicilio, giornalisti, apprendisti e apprendisti trasformati), il valore:

  • “L027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022”;
  • “L028”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contributo CIGS anno 2022”;
  • “M027”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022”;
  • “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS anno 2022”.

FIS

Per il recupero o il versamento del contributo FIS, nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore:

  • “L029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,45%”;
  • “L030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero quota contributiva FIS anno 2022 aliquota 0,65%”;
  • “M029”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%”;
  • “M030”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”;
  • “M031”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%”;
  • “M037”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%”;
  • “M033”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%”;
  • “M034”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%”.

Fondi di solidarietà

Per il versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà relativo ai lavoratori in forza – ivi compresi i lavoratori a domicilio (Qualifica1 uguale “6”) e apprendisti di primo e terzo livello (Tipo Lavoratore uguale a “PA”, “PC”, “M0”, “M1”) nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “M036”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022”.

I datori di lavoro contraddistinti dai codici di autorizzazione “0S”, “1Z”, “6P”, “7B” “7V” per il recupero del contributo CIGS, versato e non dovuto, utilizzeranno invece il codice “L028”.

N.B. La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> per i mesi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

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