Cassa integrazione e assegno ordinario: come e quante settimane chiedere

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Cassa integrazione e assegno ordinario: come e quante settimane chiedere

L'INPS, anticipando la prossima pubblicazione di circolari più dettagliate e di un messaggio con le istruzioni per l'invio delle domande, fornisce ad aziende e intermediari, con il messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, le prime indicazioni utili all'applicazione delle novità del decreto Sostegni.

Gli ammortizzatori sociali Covid nel decreto Sostegni

Il decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in vigore dal 23 marzo 2021) innova la disciplina dei trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario sotto un duplice profilo, normativo e operativo.

L’articolo 8 del decreto prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere trattamenti di:

  • cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per tali misure di sostegno al reddito non è previsto nessun contributo addizionale.

Nuove settimane di CIGO

L'INPS evidenzia che, per la cassa integrazione ordinaria, le ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 si aggiungono in continuità alle prime 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021 e che coprono il primo trimestre dell’anno in corso.

Nuove settimane di ASO e CIGD

Per i datori di lavoro che possono accedere al  Fondo di integrazione salariale (FIS), ai Fondi di solidarietà bilaterali  (articoli 26 e 40 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148) e per quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, il nuovo periodo di trattamenti pari a 28 settimane, concesso  per le sospensioni o riduzioni avvenute dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, è da ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Conseguentemente, chiarisce l'INPS, i datori di lavoro hanno a disposizione complessivamente 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, tenendo però conto che il periodo di 12 settimane previsto dalla legge di Bilancio 2021 deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Causale per la richiesta

L'INPS anticipa le nuove causali per le domande relative alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto Sostegni.

Per i trattamenti di:

  • CIGO, ASO e CIGD, si dovrà utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”;
  • CIGD per le aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti nuove causali: “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”; “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

Per le imprese che al 23 marzo 2021 hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere invece presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”. L'accesso alla CIGO è consentito per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 purchè il datore di lavoro rientri in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Datori di lavoro e lavoratori beneficiari

Possono chiedere le nuove settimane del decreto Sostegni anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali COVID-19 introdotte in precedenza.

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021.

Cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA)

Il decreto Sostegni riconosce poi ai datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) è aggiuntivo a quello previsto dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020, massimo 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021) purchè le giornate previste dalla legge di Bilancio 2021 siano collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Quadro riepilogativo dei periodi concedibili

Trattamenti di integrazione salariale

 

Legge Bilancio

 

Decreto Sostegni

 

Totale

 

CIGO

 

12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021

 

Ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021

 

25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021

 

ASO

 

12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021

 

Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021

 

40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (*)

 

CIGD

 

12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021

 

Ulteriori 28 settimane nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021

 

40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (*)

 

CISOA

 

 

 

Durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021

 

Durata massima aggiuntiva di 120 giorni, nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021

 

120 giornate + 90 giornate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (**)

 

(*) Il periodo di 12 settimane previsto dalla legge Bilancio 2021 deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

(**) Il periodo di 90 giornate previsto dalla legge Bilancio 2021 deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Quando trasmettere le domande

Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario del decreto Sostegni devono essere inviate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 possono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021. Lo stesso termine è applicabile alle domande di trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli.

Trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Modalità di pagamento della prestazione

L’azienda può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente nonchè richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa e con il possibile anticipo del 40%.

Le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio sono estese a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga per le settimane decorrenti dal 1° aprile 2021.

“UniEmens-Cig”

L'INPS infine ricorda che il decreto Sostegni stabilisce l'avvio del nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig” per il quale rinvia a una circolare di prossima pubblicazione.

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