Accesso al Fondo di integrazione salariale, precisazioni INPS
Pubblicato il 23 febbraio 2021
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Facendo seguito alla circolare 17 febbraio 2021, n. 28, - di riordino della normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per le settimane previste dalla legge di bilancio 2021 - l'istituto previdenziale fornisce, con la pubblicazione del messaggio 23 febbraio 2021, n. 769, ulteriori precisazioni circa la citata discontinuità del requisito occupazionale utile all'accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
In particolare, premesso che in ragione della speciale disciplina emergenziale prevista dall'art. 19 comma 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, possono accedere al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione, l'Istituto previdenziale aveva - nelle precedenti istruzioni amministrative - determinato l'esigenza di rivedere il computo occupazionale del lavoratori in forza, in discontinuità con quanto previsto dalla precedente Circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84, a mente del quale il computo dei lavoratori occupati nel semestre precedente, pur con il susseguirsi di settimane di integrazione salariale richiedibili ai sensi dei molteplici riferimenti normativi, veniva mantenuto rispetto a quanto già accertato rispetto al primo periodo richiesto con causale emergenziale.
Con le ulteriori precisazioni emanate con il citato messaggio 23 febbraio 2021, n. 769, la predetta discontinuità opera limitatamente ai datori di lavoro che richiedono le ulteriori dodici settimane previste dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che non hanno precedentemente richiesto periodi ai sensi del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 o del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137.
Diversamente, per i datori di lavoro che hanno usufruito di periodi di integrazione salariale ai sensi dei predetti Decreti Agosto e Rilancio continua ad operare la predetta continuità con la prima domanda con causale emergenziale, anche nel caso in cui i predetti periodi presentino o meno soluzione di continuità.
Pertanto, solo nel caso in cui non vi sia un continuità tra periodi di integrazione salariale richiedibili e rispettive disposizioni normative il datore di lavoro dovrà rideterminare la forza aziendale utile all'accesso al Fondo di Integrazione Salariale.
Ipotesi |
Modalità di computo |
Azienda che non ha mai richiesto l'assegno ordinario con causale emergenziale nell'anno 2020 e che intende richiedere le settimane previste dalla L. n. 178/2020. |
Computo della forza aziendale nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. |
Azienda che ha richiesto esclusivamente, nell'anno 2020, le settimane previste dal Decreto Cura Italia (9 + 5 + 4 - ante Decreto Agosto), e che intende richiedere le settimane previste dalla L. n. 178/2020 |
Computo della forza aziendale nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione. |
Azienda che ha richiesto le settimane del Decreto Agosto o del Decreto Rilancio e che intende richiedere le settimane previste dalla L. n. 178/2020. |
Rimane valido il computo effettuato in precedenza ovvero il requisito occupazionale posseduto al momento della definizione della prima domanda. |
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